COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 28 del 14/02/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: A.S.TORREMAGGIORE CALCIO – G.S.TROIA del 20 gennaio 2002 (Reclamo dell’A.S.Torremaggiore Calcio in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori SERRANO IVAN , squalificato per 5(cinque) giornate , GIORDANO ANTONIO e SOLDANO EMILIO , squalificati per 3 (tre) giornate , di cui alla delibera riportata sul Com . Uff. n. 25 in data 24 gennaio 2002 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 28 del 14/02/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: A.S.TORREMAGGIORE CALCIO - G.S.TROIA del 20 gennaio 2002 (Reclamo dell'A.S.Torremaggiore Calcio in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori SERRANO IVAN , squalificato per 5(cinque) giornate , GIORDANO ANTONIO e SOLDANO EMILIO , squalificati per 3 (tre) giornate , di cui alla delibera riportata sul Com . Uff. n. 25 in data 24 gennaio 2002 del Comitato Regionale Puglia). -Esaminati gli atti ufficiali; -Letto il reclamo a margine citato; -Udito il rappresentante della ricorrente; -Considerato che la sanzione inflitta dal Primo Giudice è da ritenersi adeguata alle infrazioni commesse dai calciatori GIORDANO ANTONIO e SOLDANO EMILIO; -Ritenuto che , per i fatti occorsi si può addivenire ad una lieve riduzione della sanzione inflitta al calciatore SERRANO IVAN; -P.Q.M. D E L I B E R A -Ridurre a 4 (quattro) giornate la squalifica inflitta al calciatore SERRANO IVAN ,confermando nel resto l'impugnata decisione; -Non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it