COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 29 del 21/02/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo -Campionato di Seconda categoria Gara ATLETICO TRANI – PRO MOLFETTA CALCIO del 10/ 2/ 2002
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 29 del 21/02/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Decisioni del Giudice Sportivo -Campionato di Seconda categoria
Gara ATLETICO TRANI - PRO MOLFETTA CALCIO del 10/ 2/ 2002
Esaminati gli atti ufficiali, rilevato che con preannuncio telegrafico seguito da tempestivo reclamo la soc. Pro Molfetta calcio adiva questo Giudice Sportivo avverso il risultato della gara in oggetto, chiedendo ai sensi dell'art. 12 del C.G.S. la punizione sportiva della perdita della gara in danno della soc. Atletico Trani ed in subordine la penalizzazione di punti pari a quelli conquistati dall'Atletico Trani al termine della gara;
la reclamante assumeva un comportamento antisportivo posto in essere dai dirigenti dall'Atletico Trani,oltre all'aggressione subita da un proprio calciatore espulso dal direttore di gara;
l'istante esponeva che i propri calciatori, anche a seguito delle vivaci proteste poste in essere dai sostenitori sugli spalti perdevano la necessaria concentrazione subendo un ingiusto condizionamento;
tutto ciò premesso osserva questo Giudice Sportivo che il reclamo proposto dalla soc. Pro Molfetta calcio non è meritevole di accoglimento,in quanto le eccezioni avanzate non trovano riscontro negli atti ufficiali.
Dal referto arbitrale risulta l'assoluta regolarità di svolgimento dell'incontro in oggetto, che si è protratto sino al termine naturale senza incidenti nè intemperanze da parte dei sostenitori presenti sugli spalti.
P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla soc. Pro Molfetta calcio addebitando la relativa tassa reclamo sul conto della società istante;
di confermare il risultato di 2 - 1 in favore della Soc. Atletico Trani così come conseguito sul campo.