COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 31 DEL 7/03/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Decisioni del Giudice Sportivo – Campionato di Seconda categoria Gara A. STEFANIZZI SOGLIANO – SPORTING MELISSANO del 24/ 2/ 2002

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 31 DEL 7/03/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Decisioni del Giudice Sportivo - Campionato di Seconda categoria Gara A. STEFANIZZI SOGLIANO - SPORTING MELISSANO del 24/ 2/ 2002 Esaminati gli atti ufficiali, rilevato che,con preannuncio telegrafico seguito da tempestivo reclamo la,Soc.Sporting Melissano adiva questo Giudice Sportivo avverso il risultato della gara indicata in oggetto; che la reclamante imputava a carico della soc. Stefanizzi Sogliano la violazione delle disposizioni relative alla presenza in campo dei calciatori Juniores; nella fattispecie secondo l'istante la soc. Stefanizzi Sogliano avrebbe dovuto reintegrare il numero minimo di calciatori Juniores in campo,a seguito dell'espulsione del tesserato ROMANO Domenico nato il 20.07.1982; che la reclamante concludeva chiedendo l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 7 comma 5° del C.G.S. e quindi la vittoria in proprio favore; tutto ciò premesso osserva questo G.S. che il reclamo in oggetto non è meritevole di accoglimento,in quanto la normativa richiamata dalla Soc. Sporting Melissano pubblicata sul C.U. n. 3/2001,precisa che le società hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive, almeno un calciatore nato dall'1.1.1983 in poi e da almeno 2 calciatori nati dall'1.1.1982 in poi. Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succittati calciatori Juniores. Da quanto precede e per riconoscimento da parte della reclamante nel caso de quo ricorre l'ipotesi di espulsione di uno Juniores(1 ipotesi); pertanto, questo Giudice ritiene corretto e rispettoso delle normative in materia il comportamento della soc. Stefanizzi Sogliano. P.Q.M. DELIBERA 1) Di rigettare il reclamo proposto dalla soc. Sporting Melissano addebitando la relativa tassa sul conto della istante; 2) di confermare il risultato di 1 - 0 in favore della Soc. Stefanizzi Sogliano così come conseguito sul campo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it