COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 38 del 26/04/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA – COMITATO PROVINCIALE DI TARANTO Gara: A. S. CALCIO LEDE – A. S. FIBAL PULSANO 2000 del 7 aprile 2002 (Reclamo dell’ A. S. FIBAL PULSANO 2000 in opposizione alla delibera del Giudice Sportivo riportata sul Com. Uff. n. 37 in data 17 aprile 2002 del Comitato Provinciale di Taranto)

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 38 del 26/04/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA - COMITATO PROVINCIALE DI TARANTO Gara: A. S. CALCIO LEDE - A. S. FIBAL PULSANO 2000 del 7 aprile 2002 (Reclamo dell' A. S. FIBAL PULSANO 2000 in opposizione alla delibera del Giudice Sportivo riportata sul Com. Uff. n. 37 in data 17 aprile 2002 del Comitato Provinciale di Taranto) Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo a margine citato; Premesso che nel Comunicato Ufficiale n. 33 del 21 marzo 2002 furono riportate le Norme relative all’abbreviazione dei termini dinnanzi agli Orgeni di Giustizia Sportiva per le ultime tre giornate dei campionati Regionali. Tali norme prevedevano, per i procedimenti di seconda istanza davanti alla Commissione Disciplinare, che “ gli eventuali reclami devono pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro il terzo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo” ; Accertato che il reclamo presentato dalla soc. A. S. FIBAL PULSANO 2000 è pervenuto il 23 aprile 2002, prot. N. 1657/gg, mentre la decisione del Giudice sportivo è stata pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 37 del 17 aprile 2002 ; Che, pertanto, il reclamo è inammissibile ; P.Q.M. D E L I B E R A Dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società A. S. FIBAL PULSANO 2000 e, per l’effetto, addebitare la tassa sul conto della reclamante.
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