COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 41 DEL 16/05/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA – COMITATO PROVINCIALE di LECCE Gara: U. S. GIOVENTU’ LUCUGNANO – G. C. PRESICCE del 14 aprile 2002 (Reclamo dell’U. S. Gioventù Lucugnano in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per l’ammenda di euro 103 e per le squalifiche fino al 18 aprile 2003 comminate ai calciatori MINERVA SERGIO e STICCHI ROSARIO di cui alla delibera riportata sul Com.Uff. n. 36 in data 18 aprile 2002 del Comitato Provinciale di Lecce).
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 41 DEL 16/05/2002
– pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA - COMITATO PROVINCIALE di LECCE
Gara: U. S. GIOVENTU' LUCUGNANO - G. C. PRESICCE del 14 aprile 2002 (Reclamo dell'U. S. Gioventù Lucugnano in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per l'ammenda di euro 103 e per le squalifiche fino al 18 aprile 2003 comminate ai calciatori MINERVA SERGIO e STICCHI ROSARIO di cui alla delibera riportata sul Com.Uff. n. 36 in data 18 aprile 2002 del Comitato Provinciale di Lecce).
Esaminati gli atti ufficiali;
Letto il reclamo a margine citato;
Considerato che i calciatori MINERVA SERGIO e STICCHI ROSARIO hanno tenuto nei confronti dell'arbitro comportamenti non regolamentari ;
Rilevato che lo stesso arbitro , per i fatti occorsi , non ha subito danni fisici , per cui si ritiene di poter ridimensionare la squalifica inflitta dal Primo Giudice;
P.Q.M.
D E L I B E R A
Ridurre al 31 dicembre 2002 la squalifica comminata ai calciatori MINERVA SERGIO e STICCHI ROSARIO , confermando nel resto le impugnate decisioni;
Non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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