COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 25 del 24/01/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo – Campionato Regionale Juniores Gara SQUINZANO – ATLETICO CALCIO PALAGIANO del 19/ 1/ 2002
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 25 del 24/01/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Decisioni del Giudice Sportivo - Campionato Regionale Juniores
Gara SQUINZANO - ATLETICO CALCIO PALAGIANO del 19/ 1/ 2002
Esaminati gli atti ufficiali;
premesso che:
- il Comunicato Ufficiale N° 1, pubblicato dal Comitato Regionale Puglia in data 05-07-2001, consente alle Società partecipanti al Campionato Regionale Juniores di impiegare fino ad un massimo di 4 calciatori " fuori quota", nati dall'1-Gennaio-1981;
-dall'esame degli atti ufficiali è emerso che la Società A.C. PALAGIANO ha utilizzato, sin dall'inizio dell'incontro , n°5 giocatori appartenenti alla categoria "fuori quota",contravvenendo alla suddetta normativa ;
Visto ed applicato l'articolo 12 comma 5 del CGS ,
DELIBERA
di comminare alla Società A.C. PALAGIANO la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 2-0 in favore della società U.S.SQUINZANO.