COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 27 DEL 07/02/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Decisioni del Giudice Sportivo – Campionato Regionale Juniores Gara RUFFANO CALCIO – POGGIARDO del 2/ 2/ 22
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 27 DEL 07/02/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG
Decisioni del Giudice Sportivo - Campionato Regionale Juniores
Gara RUFFANO CALCIO - POGGIARDO del 2/ 2/ 22
Esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che al 35 minuto del primo tempo la società U.S. POGGIARDO rinunciava alla prosecuzione della gara ,per cui l'arbitro sospendeva definitivamente la stessa ;
Visti ed applicati gli Artt. 53 NOIF ,12 comma 3 e 13 comma 1 CGS
DELIBERA
1- di comminare alla soc. U.S. POGGIARDO la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 2-0 in favore della soc. A.S. RUFFANO ;
2-di comminare alla soc. U.S. POGGIARDO la penalizzazione di UN puntoin classifica ;
3- di comminare alla Soc. U.S. POGGIARDO l'ammenda di euro 52 per prima rinuncia nonchè di euro 77 quale indennizzo per mancato incasso;
4- di demandare al CRP per quanto di sua competenza.