COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 29 del 21/02/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo -Campionato Regionale Juniores – Reclami Gara FORTIS TRANI – BITONTO del 9/ 2/ 2002
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 29 del 21/02/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Decisioni del Giudice Sportivo -Campionato Regionale Juniores - Reclami
Gara FORTIS TRANI - BITONTO del 9/ 2/ 2002
Esaminati gli atti ufficiali ;
rilevato che :
- con preannuncio telegrafico del 10/2/2002 seguito da tempestivo reclamo, la società BITONTO proponeva ricorso avverso la regolarità della gara in oggetto, deducendo la circostanza che un suo tesserato era stato colpito alla testa da una pietra scagliata da una persona, identificata dallo stesso atleta colpito come un tesserato della Società FORTIS TRANI ;
- a seguito del preannuncio telegrafico di reclamo, questo Giudice Sportivo aveva sospeso ogni provvedimento in merito alla regolarità del’incontro ed ai fatti accaduti sul terreno di gioco, così come descritti dall’arbitro nel suo referto di gara, con particolare riferimento alla reiterata presenza, sul terreno di gioco stesso, di numerose persone estranee, che avevano costretto il direttore di gara ad interrompere più volte l’incontro ;
- al ricorso proposto dalla società BITONTO non risulta allegata l’attestazione dell’avvenuta ricezione del ricorso stesso da parte della società FORTIS TRANI ;
- la società BITONTO ha pertanto contravvenuto al combinato disposto di cui agli artt. 34, comma 7, e 42, comma 1, del C.G.S. ;
Tanto rilevato,
DELIBERA
1) di dichiarare inamissibile, ai sensi dell’art. 29, comma 9, del C.G.S. il ricorso proposto dalla Società BITONTO avverso la regolarità della gara in oggetto, per violazione delle norme di cui agli artt. 34, comma 7, e 42, comma 1, del C.G.S. ;
2) di comminare alla Società FORTIS TRANI, l’ammenda di €. 155, per la presenza di numerose persone estranee sul terreno di gioco, senza conseguenze ;
3) di addebitare la tassa reclamo sul conto della ricorrente BITONTO
4) di confermare il risultato conseguito sul campo di 4 - 3 a favore della Società FORTIS TRANI