COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 31 DEL 7/03/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE Gara: U.S. BITONTO – A.S. NUOVA PUGLIA SPORT del 26 febbraio 2002(Reclamo dell’U.S. Bitonto in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della Società per l’ammenda di euro 52,00 di cui alla delibera riportata sul Com. Uff.n. 26 in data 31 gennaio 2002 del Comitato Regionale PUGLIA).
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 31 DEL 7/03/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG
Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE
Gara: U.S. BITONTO - A.S. NUOVA PUGLIA SPORT del 26 febbraio 2002(Reclamo dell'U.S. Bitonto in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della Società per l'ammenda di euro 52,00 di cui alla delibera riportata sul Com. Uff.n. 26 in data 31 gennaio 2002 del Comitato Regionale PUGLIA).
Esaminati gli atti ufficiali;
Letto il reclamo a margine citato;
Considerato che il suddetto reclamo è stato trasmesso il 15 febbraio 2002 , ben oltre il termine prescritto di 10(dieci) giorni successivi alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione impugnata(vedi art. n. 2 comma 5 C. G. S. ),
Che, pertanto, il reclamo in parola è da ritenersi inammissibile;
Pur non avendone motivo , si precisa che sulla distinta presentata all'arbitro , dovevano essere indicati i nominativi dei tesserati facenti funzione di forza pubblica sostitutiva;
P.Q.M. D E L I B E R A
Dichiarare inammissibile il reclamo proposto dall'U.S. Bitonto e, per l'effetto, addebitare sul conto della reclamante la relativa tassa.
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