COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 35 del 4/4/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE Gara: U.S. POGGIARDO – A.C.VIRTUS MARTANO del 9 marzo 2002 (Reclamo dell’ U. S. Poggiardo in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore CARLINO ANTONIO , squalificato fino al 12 marzo 2003 , di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 32 in data 14 marzo 2002 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 35 del 4/4/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE
Gara: U.S. POGGIARDO - A.C.VIRTUS MARTANO del 9 marzo 2002 (Reclamo dell' U. S. Poggiardo in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore CARLINO ANTONIO , squalificato fino al 12 marzo 2003 , di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 32 in data 14 marzo 2002 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
Letto il reclamo a margine citato;
Sentito l'arbitro , che ha reso supplemento di rapporto , con il quale , nel confermare le dichiarazioni rese nel referto di gara , precisa di essere stato colpito alla schiena , probabilmente con un pugno , dal calciatore Carlino Antonio , che gli rivolgeva , nel contempo , frasi oltraggiose;
Considerato , pertanto , che il direttore di gara non ha subito alcun danno fisico , per cui è possibile addivenire ad una lieve riduzione della squalifica inferta dal Primo Giudice ;
P.Q.M.
D E L I B E R A
Ridurre la squalifica inflitta al calciatore Carlino Antonio al 31 dicembre 2002 e, per l'effetto , non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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