COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 23 DEL 10/01/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di PROMOZIONE PROCEDIMENTO instaurato dalla Procura Federale della F.I.G.C., con atti del 13/07/2001 (prot.4135/141/pf/GF/ed) e dell’08/11/2001 (prot. n.9397/579/pf/EF/MM) nei confronti dei tesserati: – ALLEGRO Silvio; – INGROSSO Mirko;

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 23 DEL 10/01/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di PROMOZIONE PROCEDIMENTO instaurato dalla Procura Federale della F.I.G.C., con atti del 13/07/2001 (prot.4135/141/pf/GF/ed) e dell'08/11/2001 (prot. n.9397/579/pf/EF/MM) nei confronti dei tesserati: - ALLEGRO Silvio; - INGROSSO Mirko; FA TTO Con nota del 13/07/2001, il Procuratore Federale presso la F.I.G.C. deferiva (insieme ad altri e per violazioni diverse) i calciatori Silvio Allegro e Mirko Ingrosso perché rispondessero della violazione di cui all'art. 1 del C.G.S. per non essersi "...benché ritualmente convocati, presentati al collaboratore dell'Ufficio Indagini...". * * * * * * * * * Con la seconda succitata nota dell'08/11/2001 il medesimo Procuratore Federale, preso atto dell'esclusione dal campionato di competenza e della dichiarazione di inattività della soc. Audax S. Cassiano presso la quale, all'epoca dei fatti, risultavano tesserati quali calciatori gli attuali incolpati Allegro Silvio ed Ingrosso Mirko (attualmente tesserati per la soc. Squinzano); chiedeva procedersi solo nei confronti di questi ultimi "...ai sensi del deferimento di cui in premessa...". * * * * * * * * * Accertata l'avvenuta notifica agli interessati, dell'atto di contestazione - a cura della Procura Federale -, degli addebiti su menzionati, la Commissione Disciplinare presso il C.R.P. disponeva la convocazione delle parti per il giorno 17/12/2001, dinanzi a sé per la trattazione del giudizio. * * * * * ** * * Con due distinte lettere racc. a.r. del 07/12/2001 (anticipate via fax) entrambi gli incolpati facevano pervenire a questa commissione le loro deduzioni difensive. * * * * * * * * * All'udienza succitata del 17/12/2001 comparivano: - l'avv. Giuseppe Monaco per la Procura Federale; - il sig. Allegro Silvio assistito dall'avv. Salvatore Spano; - il sig. Ingrosso Mirko assistito dall'avv. Salvatore Spano. * * * * * * * * * Data preliminarmente lettura degli scritti difensivi innanzi menzionati, inviati dai sig.ri Allegro ed Ingrosso; interrogati questi ultimi sui fatti e sulle violazioni loro contestate; dichiarata chiusa la fase istruttoria dibattimentale, le parti innanzi costituite, dopo una breve, ma esauriente discussione così concludevano: - l’avv. Giuseppe Monaco per la Procura Federale "...preso atto delle risultanze istruttorie ed in particolare di quanto dichiarato dallo stesso Ufficio Inchiesta a pag.9 della sua relazione, risultando accertato che i calciatori Allegro ed Ingrosso non hanno ricevuto notizia della loro convocazione a comparire dinanzi all'Inquirente per l'ostracismo della presidentessa dell'Audax S. Cassiano, chiede che entrambi i prevenuti siano mandati assolti per non aver commesso il fatto..."; - l'avv. Salvatore Spano nella suddetta qualità di difensore di entrambi gli incolpati "...chiedo che i calciatori Silvio Allegro e Mirko Ingrosso vadano mandati assolti per non aver commesso il fatto...". MOTIVI DELLA DECISIONE Le violazioni e le contestazioni mosse dalla Procura Federale ai due tesserati Silvio Allegro e Mirko Ingrosso, si fondano sulla mancata comparizione di questi ultimi dinanzi al rappresentante dell'Ufficio Indagine, nonostante una "presupposta" e "presunta" loro rituale convocazione. * * * * * * * * * Dall'esame della documentazione acquisita agli atti del processo è invece risultato - con estrema certezza - che di tale "convocazione" i prevenuti non abbiano mai avuto conoscenza. Non solo e non tanto perché la suddetta convocazione risulta effettuata presso la società del S. Cassiano (non anche quindi, presso i rispettivi domicili dei convocandi); ma anche ed essenzialmente perché lo stesso collaboratore dell'ufficio inchiesta ha avuto modo di precisare che "...in merito ai calciatori convocati, la presidente riferiva di non poterli contattare (sic!). Il sottoscritto poi, non riusciva in diverso modo a rinvenire gli indirizzi nei domicili dei due calciatori già convocati con telegramma presso la società di appartenenza..." (testuale da pag.9 della Relazione del 18/06/2001 a firma dell'avv. P. Mormanno collaboratore dell'Ufficio Indagini). * * * * * * * * * Attesa quindi la funzione e la natura recettizia dell'atto di convocazione, ne deriva che, l'accertata impossibilità (da parte del convocante Inquirente) di rendere conoscibile e nota agli interessati l'esistenza di un tale atto, non potrà mai assurgere a dignità di comportamento omissivo e quindi violatore dell'art. 1 comma 3 C.G.S., così come contestato ai tesserati Allegro ed Ingrosso, i quali vanno pertanto mandati assolti con formula piena, dall'addebito loro mosso. * * * * * * * * * P. T. M. la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, ogni diversa e contraria istanza eccezione e richiesta disattese, dichiara non doversi procedere nei confronti dei tesserati Silvio Allegro e Mirko Ingrosso per non aver commesso i fatti loro addebitati.
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