COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 32 del 14/03/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di PROMOZIONE Gara: A C ACQUAVIVA – U.S. BITONTO del 17 febbraio 2002 (Reclamo dell’ A .C. Acquaviva avverso la punizione sportiva della perdita della gara di cui alla delibera del Giudice Sportivo riportata sul Com. Uff.n. 29 in data 21 febbraio 2002 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 32 del 14/03/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di PROMOZIONE Gara: A C ACQUAVIVA - U.S. BITONTO del 17 febbraio 2002 (Reclamo dell' A .C. Acquaviva avverso la punizione sportiva della perdita della gara di cui alla delibera del Giudice Sportivo riportata sul Com. Uff.n. 29 in data 21 febbraio 2002 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo a margine citato; Considerato che , da accertamenti effettuati, risulta .senza ombra di dubbio, che il calciatore FERORELLI FRANCESCO è nato il 3 marzo 1984 , come si evince dal documento di identità personale n. AE 6895 773 .rilasciato dal Comune di Acquaviva ed esibito all'arbitro al momento del riconoscimento, nonché dalla richiesta di tesseramento presentata il 2 gennaio 2002; Tenuto conto che l'A.C. Acquaviva non ha contravvenuto alle disposizioni regolamentari riportate nel Com. Uff. n. 3 del 2 agosto 2001 e che erroneamente sulla distinta è stata riportata la data del 5 febbraio 1979; ,. . . , Ritenuto, pertanto , di dover ripristinare il risultato acquisito sul terreno di gioco comminando ,a carico della Società ,per l'errore commesso , un'ammenda; PQM DELIBERA Accogliere il reclamo in epigrafe citato e , per l'effetto , ripristinare il risultato di 1 - 1 conseguito sul campo; Infliggere all’A.C. Acquaviva l'ammenda di € 50,00 per l'errore commesso in sede di compilazione della distinta; Non addebitare la tassa stante l'accoglimento del reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it