COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 33 del 21/03/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di PROMOZIONE Gara: A.S.NUOVA PUGLIA SPORT ALTAMURA – U.S. AUDACE CERIGNOLA del 24 febbraio 2002 (Reclamo dell’ A. S. Nuova Puglia Sport Altamura in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore NINIVAGGI FILIPPO, squalificato fino al 26 febbraio 2003 , di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 30 in data 28 febbraio 2002 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 33 del 21/03/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di PROMOZIONE
Gara: A.S.NUOVA PUGLIA SPORT ALTAMURA - U.S. AUDACE CERIGNOLA del 24 febbraio 2002 (Reclamo dell' A. S. Nuova Puglia Sport Altamura in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore NINIVAGGI FILIPPO, squalificato fino al 26 febbraio 2003 , di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 30 in data 28 febbraio 2002 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
Letto il reclamo a margine citato;
Considerato che le argomentazioni addotte dalla Società nel reclamo, nel quale viene evidenziato che tra il calciatore Ninivaggi Filippo e il calciatore D'Agnelli Domenico si era verificato un diverbio culminato in piccole spinte reciproche ,non trovano riscontro negli atti ufficiali;
Rilevato che il calciatore Ninivaggi è stato provocato verbalmente e ha reagito con un atto di violenza, che non ha procurato alcun danno fisico al calciatore D'Agnelli e che , pertanto , è possibile addivenire ad una lieve riduzione della sanzione inflitta dal Primo Giudice;
P.Q.M.
D E L I B E R A
Ridurre al 31 dicembre 2002 la squalifica inflitta al calciatore NINIVAGGI FILIPPO dell'A. S. Nuova Puglia Sport Altamura e, pertanto, non addebitare la tassa sul conto della reclamante.
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