COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 34 del 28/03/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di PROMOZIONE Gara: U.S.POGGIARDO-A.S.CAROVIGNO CALCIO del 3 marzo 2002 ( Reclamo dell’U. S Poggiardo in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore RIZZO MICHELE, squalificato fino al 5 giugno 2003 , di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 31 in data 7 marzo 2002 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 34 del 28/03/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di PROMOZIONE
Gara: U.S.POGGIARDO-A.S.CAROVIGNO CALCIO del 3 marzo 2002 ( Reclamo dell'U. S Poggiardo in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore RIZZO MICHELE, squalificato fino al 5 giugno 2003 , di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 31 in data 7 marzo 2002 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
Letto il reclamo a margine citato;
Considerato che il tentativo di aggressione , messo in atto dal calciatore Rizzo Michele dell'U. S. Poggiardo , nei confronti di un tesserato della squadra avversaria , non ha provocato danno alcuno per il tempestivo intervento della forza pubblica , che bloccava il suddetto calciatore;
Ritenuto , pertanto , che per i fatti occorsi ,si può addivenire ad un lieve ridimensionamento della squalifica inflitta dal Primo Giudice;
P.Q.M.
D E L I B E R A
Ridurre la squalifica comminata al calciatore Rizzo Michele dell'U.S.Poggiardo al 28 febbraio 2003;
Non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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