COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 38 del 26/04/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di PROMOZIONE Gara: U. S. SAN GIOVANNI ROTONDO – A. C. ACQUAVIVA del 7 aprile 2002 (Reclamo dell’A.C. Acquaviva avverso il risultato della gara riportato sul Com. Uff. n. 36 in data 11 aprile 2002 del Comitato Regionale Puglia per la posizione irregolare del calciatore LONGO GABRIELE , tesserato con l’ U. S. San Giovanni Rotondo , squalificato per VIII ammonizione)
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 38 del 26/04/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di PROMOZIONE
Gara: U. S. SAN GIOVANNI ROTONDO - A. C. ACQUAVIVA del 7 aprile 2002 (Reclamo dell'A.C. Acquaviva avverso il risultato della gara riportato sul Com. Uff. n. 36 in data 11 aprile 2002 del Comitato Regionale Puglia per la posizione irregolare del calciatore LONGO GABRIELE , tesserato con l' U. S. San Giovanni Rotondo , squalificato per VIII ammonizione)
Esaminati gli atti ufficiali;
Letto il reclamo a margine citato;
Considerato che alla gara in epigrafe citata ha partecipato il calciatore Longo Gabriele dell'U. S. San Giovanni Rotondo ;
Rilevato che con Com. Uff. n. 33 del 21 marzo 2002 lo stesso risulta squalificato per una gara per VIII ammonizione , per cui irregolare è la sua partecipazione alla gara in oggetto , in quanto la squalifica va scontata dal giorno successivo a quello della pubblicazione del Comunicato Ufficiale;
Visto e applicato l'art . 12 comma 5 lett. a) C. G. S.
D E L I B E R A
Accogliere il reclamo proposto dall'A.C. Acquaviva e, per l'effetto , infliggere all'U.S. San Giovanni Rotondo la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 2 a favore dell'A. C. Acquaviva ;
Non addebitare la tassa atteso l'accoglimento del reclamo.
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