COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 42 DEL 23/05/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di PROMOZIONE Gara: A.S.PALAGIANELLO – ATL. ANDRIA del 28 aprile 2002 (Reclamo del sig. SPORTELLI DOMENICO , allenatore dell’A .S. Palagianello , inibito fino al 31 dicembre 2002 , in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a suo carico ,di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 39 in data 2 maggio 2002 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 42 DEL 23/05/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di PROMOZIONE Gara: A.S.PALAGIANELLO - ATL. ANDRIA del 28 aprile 2002 (Reclamo del sig. SPORTELLI DOMENICO , allenatore dell'A .S. Palagianello , inibito fino al 31 dicembre 2002 , in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a suo carico ,di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 39 in data 2 maggio 2002 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo a margine citato; Considerato che il sig. Sportelli era stato incluso in precedenza nel reclamo presentato dalla Società A. S. Palagianello; Rilevato che il sig. Sportelli ha presentato direttamente a questa Commissione Disciplinare reclamo in proprio; Ritenuto che, quanto dedotto dal reclamante, non trova conferma negli atti ufficiali , in quanto lo stesso ,che risultava inibito fino al 9 maggio 2002 , è entrato arbitrariamente negli spogliatoi a seguito dell'apertura del cancello di accesso da parte di alcuni dirigenti profferendo minacce nei confronti del direttore di gara; Tutto ciò premesso ed esaminata l'ulteriore inibizione inflitta al sig. Sportelli , si ritiene equa la punizione inflitta dal Giudice Sportivo; P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo del sig. Sportelli ed incamerare la tassa versata di euro 30,99.
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