COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 45 del 13/06/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di PROMOZIONE Ricorso dell’A. S. PALAGIANELLO
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 45 del 13/06/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di PROMOZIONE
Ricorso dell'A. S. PALAGIANELLO
II ricorso presentato dalla Società A. S. Palagianello non può essere preso in considerazione da questa Commissione Disciplinare perché presentato oltre i termini previsti dall'ari. 42 n. 3 C.G.3.;
Non si adottano i provvedimenti nei confronti di calciatori e Società previsti al n. 7 dello stesso art. 42 C.G.S.,perché già decisi da questa Commissione Disciplinare e pubblicati sul Com. Uff. n. 39 del 2 maggio 2002;
P.Q.M.
DELIBERA
Respingere il ricorso presentato dall'A. S. Palagianello e, per l'effetto, addebitare la relativa tassa sul conto della reclamante.