COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 11 del 18/10/2001 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO – TORNEO COPPA PUGLIA – RECLAMI Gara TORITTO – LATERZA del 4/10/ 2001
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 11 del 18/10/2001 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO - TORNEO COPPA PUGLIA - RECLAMI
Gara TORITTO - LATERZA del 4/10/ 2001
Il Giudice Sportivo
letti gli atti ufficiali; rilevato che con preannuncio telegrafico seguito da tempestivo reclamo l'A.S. Toritto lamentava la violazione dell'art. 11 del regolamento della Coppa Puglia pubblicato sul C.U. n° 3 del 2/8/2001 a pag. 69;
- che la società U.S. Laterza aveva utilizzato quale assistente dell'arbitro il sig. Russo Felice, indicato in distinta anche come dirigente accompagnatore della squadra;
- che la segreteria di questo Comitato, con nota protocollo 112/VT del 15 ottobre 2001, ha attestato che il sig. Russo Felice non risulta tesserato per la società U.S. Laterza nè in qualità di calciatore nè di dirigente;
- che pertanto, appare evidente la violazione di quanto previsto dal regolamento della Coppa Puglia,
tanto premesso
DELIBERA
1) di comminare alla società U.S. Laterza la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 2 - 0 in favore della società A.S. Toritto;
2) di comminare alla società U.S. Laterza l'ammenda di L. 200.000 per aver utilizzato in qualità di assistente dell'arbitro un soggetto estraneo alla compagine societaria;
3) di non addebitare la tassa reclamo stante l'accoglimento dello stesso.