COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 16 DEL 22/11/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare – COPPA PUGLIA Gara:A.S.ATLETICO MODUGNO – A.S. MOLFETTA CALCIO DEL 18 OTTOBRE 2001(Reclamo dell’A.S.Molfetta Calcio avverso la delibera del Giudice Sportivo riportata sul Com. Uff.n. 13 in data 2 novembre 2001 del Comitato Regionale Puglia per la punizione sportiva della perdita della gara)
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 16 DEL 22/11/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG
Delibere della Commissione Disciplinare - COPPA PUGLIA
Gara:A.S.ATLETICO MODUGNO - A.S. MOLFETTA CALCIO DEL 18 OTTOBRE 2001(Reclamo dell'A.S.Molfetta Calcio avverso la delibera del Giudice Sportivo riportata sul Com. Uff.n. 13 in data 2 novembre 2001 del Comitato Regionale Puglia per la punizione sportiva della perdita della gara)
-Esaminati gli atti ufficiali;
-Letto il reclamo a margine citato;
-Premesso che, in occasione della gara di Coppa Puglia "Atletico Modugno - A.S. Molfetta Calcio del 18 ottobre 2001, quest'ultima Società aveva utilizzato ,quale assistente dell'arbitro, il sig. TALDONE FRANCESCO,dirigente della stessa e che il Giudice Sportivo,a seguito di regolare reclamo presentato dall'Atletico Modugno,comminava all'A.S. Molfetta Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 2 - 0 in favore della reclamante,avendo rilevato la violazione di quanto previsto dal Regolamento della Coppa Puglia,che prescrive l'utilizzo di un calciatore per assolvere alle funzioni di assistente dell'arbitro(escludendo, quindi, l'impiego in tale funzione di un dirigente della Società) Si duole di tanto la Società reclamante che chiede a questa Commissione Disciplinare l'annullamento della decisione del Primo Giudice e l'applicazione dell'art. 12 n. 6 lett. b) C.G.S ;
-Il reclamo è infondato: la Coppa Puglia è un torneo organizzato e regolamentato dal Comitato Regionale Puglia a norma dell'art. 28 del Regolamento della L.N.D.
-Ciò posto, è evidente che la Società reclamante ha violato l'art. 11 del Regolamento della Coppa Puglia(pubblicato sul Com. Uff. n. 3 del 2 agosto 2001)utilizzando, in qualità di assistente dell'arbitro, un dirigente e non un calciatore,così come espressamente indicato nel succitato art. 11.
- Nel caso in esame, pertanto, non può aderirsi alla richiesta della Società di applicare l'art. 12 n. 6 lett. b)C.G.S., ma dovrà necessariamente applicarsi l'art. 12 n. 5 lett.b) C.G.S., dove è prevista la punizione sportiva della perdita della gara quando vengono utilizzati, quali assistenti dell'arbitro, "soggetti che comunque non abbiano titolo".
-Fra l'altro la Società reclamante ha osservato che nel Regolamento della Coppa Puglia nulla è detto in merito alle sanzioni da adottare a carico degli inadempienti.
-Anche tale rilievo non merita di essere preso in considerazione, perché al n. 14 dello stesso Regolamento è chiaramente indicato che "per quanto non contemplato nel presente Regolamento valgono le norme dei Regolamenti Federali vigenti" Tanto premesso, ritenuta violata la norma contenuta nel Regolamento diramato dal Comitato Regionale Puglia
D E L I B E R A
-Respingere il reclamo presentato dall'A.S. Molfetta Calcio ,addebitando sul conto della stessa la relativa tassa ,così come espressamente richiesto.
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