COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 27 DEL 07/02/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE – COMITATO PROVINCIALE di LECCE Gara: U.S. MERINE -A.S.CASERMETTE ARNESANO del 19 gennaio 2002 (Reclamo dell’ A.S. Casermette Arnesano avverso il risultato della gara per la posizione irregolare del calciatore MARZO GIAMPAOLO , squalificato per quarta ammonizione.
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 27 DEL 07/02/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG
Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE - COMITATO PROVINCIALE di LECCE
Gara: U.S. MERINE -A.S.CASERMETTE ARNESANO del 19 gennaio 2002 (Reclamo dell' A.S. Casermette Arnesano avverso il risultato della gara per la posizione irregolare del calciatore MARZO GIAMPAOLO , squalificato per quarta ammonizione.
- Rilevato che il calciatore MARZO GIAMPAOLO ha partecipato, alla gara in epigrafe, in posizione irregolare, poiché risulta che lo stesso non ha scontato la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo per quarta ammonizione, come da Com. Uff. n. 22 del 10 gennaio 2002 ,del Comitato Provinciale di Lecce;
- Ritenuto, pertanto, che il reclamo è meritevole di accoglimento ;
- P.Q.M.
D E L I B E R A
- Accogliere il reclamo proposto dall' A. S. Casermette Arnesano e, per l'effetto, infliggere all'U.S. Merine la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 2 a favore dell' A. S. Casermette Arnesano;
- Infliggere al calciatore MARZO GIAMPAOLO l'ulteriore squalifica di 1(una)giornata di gara;
- Non addebitare la tassa stante l'accoglimento del reclamo.
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