COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 29 del 21/02/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA – COMITATO PROVINCIALE di FOGGIA Gara: G. S. S.PIO X LUCERA – A.S. JUVENILIA CALCIO del 27 gennaio 2002 (Reclamo dell’A.S. Juvenilia Calcio avverso il risultato della gara riportata sul Com. Uff. n. 24 in data 31 gennaio 2002 del Comitato Provinciale di Foggia per la partecipazione del calciatore DI PIERNO PIETRO della Società G. S. S. Pio X di Lucera )
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 29 del 21/02/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA - COMITATO PROVINCIALE di FOGGIA
Gara: G. S. S.PIO X LUCERA - A.S. JUVENILIA CALCIO del 27 gennaio 2002 (Reclamo dell'A.S. Juvenilia Calcio avverso il risultato della gara riportata sul Com. Uff. n. 24 in data 31 gennaio 2002 del Comitato Provinciale di Foggia per la partecipazione del calciatore DI PIERNO PIETRO della Società G. S. S. Pio X di Lucera )
- Esaminati gli atti ufficiali;
- Letto il reclamo a margine citato;
- Rilevato che ,con Com. Uff. n. 22 del 17 gennaio 2002 ,il Giudice Sportivo ha riportato fra i giocatori squalificati per una gara per espulsione il calciatore DI PIERNO PIETRO del G. S. S. Pio X di Lucera , con riferimento alla gara del 6 gennaio 2001;
- Che la gara successiva ,programmata per il 20 gennaio 2002 , è stata rinviata d'ufficio;
- Considerato che alla gara del 27 gennaio 2002 , prima utile per scontare la giornata di squalifica, vi partecipava il calciatore DI PIERNO PIETRO, quindi in posizione irregolare;
- Tenuto conto , infine , che irrilevante deve ritenersi la precisazione del Giudice Sportivo , che con Com. Uff. n. 24 del 31 gennaio 2002 , precisava che , per un errore materiale ,nel precedente Com. Uff n. 22 era stata omessa che la squalifica del calciatore in oggetto era scattata per quarta ammonizione e non per espulsione e che la stessa doveva essere scontata nella successiva gara del 3 febbraio 2002;
- Ritenuto , pertanto , di dover applicare l'art 12 comma 5 lett a) C.G.S.;
-P.Q.M.
D E L I B E R A
- Accogliere il reclamo proposto dall' A. S. Juvenilia Calcio e , per l'effetto , infliggere al G. S .S. Pio X di Lucera la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 2 a favore dell'A.S. Juvenilia Calcio;
- Non addebitare la tassa stante l'accoglimento del reclamo.
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