COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 27 del 28/11/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara GESCAL – LIPARI del 10/11/2001

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 27 del 28/11/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara GESCAL - LIPARI del 10/11/2001 N.D.; Sciogliendo la riserva di cui al C.U. N. 25 del 14/11/2001; Si osserva in via preliminare che il procedimento relativo alla richiesta di sussistenza della causa di forza maggiore va instaurato nel rispetto delle modalita' previste dagli artt. 24, punto 5, lett. B e 29, punto 5, del C.G.S., e cio' ai sensi dell'art. 55 delle N.O.I.F. e che in tale ottica questo Organo di Giustizia di 1° grado ha ritenuto di considerare quale preannuncio di reclamo un fax prodotto dalla Società Lipari in data 12/11/2001 con il quale la stessa segnalava l'impossibilità di raggiungere la sede di disputa della gara a causa dell'interruzione dei collegamenti marittimi con Milazzo; Successivamente, in data 27/11/2001, la Società Lipari faceva pervenire, sempre a mezzo fax, una nota con la quale faceva rilevare di non avere preannunciato alcun reclamo e che la precedente prima inviata doveva intendersi quale semplice comunicazione tendente a giustificare la propria assenza e conseguentemente a disporre il recupero della gara; Preso atto di quanto sostenuto dalla Società Lipari; Considerato che la stessa non ha comunque rispettato le procedure disposte dalle sopracitate norme da osservare nel caso in specie; Visti gli atti ufficiali dai quali si rileva che la Società Lipari non si e' presentata per la disputa della gara in epigrafe; Visto l'art. 53 delle N.O.I. della F.I.G.C.; Si delibera: Di considerare nullo il preannuncio di reclamo di cui sopra; Di infliggere alla Societa' Lipari la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di £. 300.000 (1ma rinuncia), nonche' l'indennizzo per mancato incasso, nella misura di £. 400.000, da corrispondere alla Societa' Gescal.
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