COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 27 del 28/11/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara S.PIETRO – VULCANO del 18/11/2001 1-0; Sospesa al 45 p.t.; Reclamo San Pietro.
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 27 del 28/11/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
Gara S.PIETRO - VULCANO del 18/11/2001
1-0; Sospesa al 45 p.t.; Reclamo San Pietro.
Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 26 del 21/11/2001;
Con reclamo ritualmente proposto la Società San Pietro chiede che venga deliberata la ripetizione della gara in epigrafe in quanto sospesa dall'arbitro alla fine del primo tempo senza che ne sussistesse alcuna valida motivazione;
Esaminato il referto del direttore di gara, si rileva che, alla fine del primo tempo, lo stesso subiva generiche minacce ed offese da parte "di tutta la dirigenza" della Società San Pietro; raggiunto il proprio spogliatoio, il predetto telefonicamente richiedeva l'intervento della Forza Pubblica ricevendone un diniego a causa di altri servizi in corso;
A tal punto, considerata la scarsa collaborazione offerta dall'unico dirigente addetto al servizio d ordine e le ulteriori minacce subite da parte "della Società San Pietro", l'arbitro decideva di sospendere definitivamente la gara;
Tale decisione, a parere di questo Organo di Giustizia, non può essere condivisa; infatti dal referto si rilevano solo non meglio specificate offese e minacce poste in atto da persone peraltro solo genericamente indicate quali appartenenti alla Società San Pietro; d'altra parte, l'arbitro non evidenzia nulla più che una supposta e non reale situazione di pericolo per l'incolumità dello stesso ed ancora, prima di decidere la sospensione definitiva della gara, non ha adottato tutti i necessari provvedimenti disciplinari previsti nei confronti dei tesserati colpevoli dei comportamenti loro ascrivibili;
Pertanto, per quanto esposto in narrativa;
Si delibera:
Di accogliere il reclamo avanzato dalla Societa' San Pietro non addebitando alla stessa la relativa tassa;
Di annullare la gara San Pietro - Vulcano disponendone la ripetizione;
Di rimettere gli atti al C.R.A. Sicilia, per quanto di competenza, in ordine alle determinazioni del direttore di gara.