COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 27 del 28/11/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI FLORIDIANA CALCIO (SR) – (avverso squalifica calciatore Carruba Enzo al 30.6.2002 – GARA REAL LENTINI/FLORIDIANA CALCIO del 21.10.2001 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “F” – C.U. n° 23 del 31.10.2001) – Proc. n° 76/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 27 del 28/11/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI FLORIDIANA CALCIO (SR) – (avverso squalifica calciatore Carruba Enzo al 30.6.2002 – GARA REAL LENTINI/FLORIDIANA CALCIO del 21.10.2001 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “F” - C.U. n° 23 del 31.10.2001) – Proc. n° 76/A – Con appello ritualmente proposto la società indicata in epigrafe chiede la riforma del provvedimento irrogato dal giudice di 1° esame, perché, pur riconoscendo la deprecabilità del “de quo”, ritiene che il comportamento in oggetto sia scaturito da uno stato di “stress” psicologico; La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara ed i motivi d’appello osserva: non emerge alcun dubbio sul comportamento adottato dal tesserato in oggetto, che si appalesa come gravemente irriguardoso nei confronti del direttore di gara. Tuttavia, pur nella sua censurabilità, il fatto non ha prodotto ulteriori conseguenze; quindi la sanzione descritta in epigrafe e’ passibile di riduzione; P.Q.M. DELIBERA: Di determinare la squalifica a carico del Sig. Carruba Enzo (Floridiana Calcio) fino al 31.3.2002;L Per l’effetto, di non addebitare la tassa d’appello non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it