COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 27 del 28/11/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI F.C. NISSA (CL) – (avverso squalifica per quattro gare calciatore Compagno Giuseppe – GARA NISSA – S.GIOVANNI GEMINI del 18.11.2001 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR. B) – Proc. n. 89/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 27 del 28/11/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI F.C. NISSA (CL) - (avverso squalifica per quattro gare calciatore Compagno Giuseppe - GARA NISSA - S.GIOVANNI GEMINI del 18.11.2001 - CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR. B) - Proc. n. 89/A L’appellante chiede la riduzione della squalifica a carico del calciaore Compagno evidenziando la mancanza di conseguenze del gesto sanzionato; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva: Non è possibile ritenere involontario il gesto oggetto di sanzione, avendo il direttore di gara dedotto diversamente nel referto; E’ tuttavia apprezzabile la considerazione difensiva circa la mancanza di conseguenze derivanti dal fatto, avvenuto peraltro in azione di giuoco e quindi inquadrabile all’interno del fatto agonistico; La sanzione può essere perciò determinata in misura ridotta come in dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: di contenere in due giornate di gara la sanzione a carico del calciatore in oggetto; senza addebito di tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it