COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 28 del 5/12/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara CORLEONE DELFINO CLUB – 2000 CAMPOBELLO CALCIO del 18/11/2001 1-2; Sospesa al 37 del s.t.; Reclamo 2000 Campobello.

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 28 del 5/12/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara CORLEONE DELFINO CLUB - 2000 CAMPOBELLO CALCIO del 18/11/2001 1-2; Sospesa al 37 del s.t.; Reclamo 2000 Campobello. Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 26 del 21/11/2001; Con reclamo ritualmente proposto la Società 2000 Campobello chiede l'assegnazione della perdita della gara per 0-2 alla Società Corleone Delfino Club in quanto responsabile del contegno intimidatorio nei confronti dell'arbitro, posto in atto da "tesserati e non" della stessa, che ne avrebbe determinato il non regolare svolgimento; ne evidenzia in particolare il condizionamento che lo avrebbe indotto, ingiustificatamente, a sospendere definitivamente la gara; Esaminati gli atti ufficiali e considerato che gli stessi hanno valenza privilegiata di prova in riferimento alla gara, nulla si rileva che possa supportare quanto affermato dalla reclamante; infatti, al 37' del s.t., dopo l'assegnazione di un calcio di rigore a favore della Società Corleone Delfino Club, l'arbitro veniva accerchiato e spintonato da calciatori della Società 2000 Campobello; il direttore di gara invitava allora il capitano di quest'ultima ad adoperarsi per ristabilire l'ordine; questi assumeva invece contegno offensivo ed irriguardoso e veniva espulso; anche il vice-capitano assumeva contegno offensivo e minaccioso venendo anch'egli espulso; a tal punto l'arbitro, in aderenza a quanto dettato dalla regola 5 del Regolamento del giuoco del calcio, decideva di sospendere definitivamente la gara; Condivisa la decisione dell'arbitro; Dato atto che i provvedimenti a carico dei tesserati sono stati già assunti e pubblicati sul C.U. n. 26 del 21/11/2001; Sancita la responsabilità della Società 2000 Campobello in relazione ai comportamenti ascrivibili ai propri tesserati; Visto l'art. 12, comma 1, del C.G.S.; Si delibera: Di respingere il reclamo proposto dalla Società 2000 Campobello, addebitando alla stessa la relativa tassa; Di infliggere alla Società 2000 Campobello la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it