COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 36 del 30/01/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara CITTA DI GIULIANA – BOSCO 1970 del 20/ 1/2002 1-1; Sospesa al 25′ del 2° tempo; Reclamo Bosco 1970.
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 36 del 30/01/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
Gara CITTA DI GIULIANA - BOSCO 1970 del 20/ 1/2002
1-1; Sospesa al 25' del 2° tempo; Reclamo Bosco 1970.
Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 35 del 23/01/2002;
Con reclamo ritualmente proposto la Societa' Bosco 1970 chiede l'assegnazione della perdita della gara per 0-2 alla Societa' Città di Giuliana in quanto responsabile del contegno intimidatorio ed aggressivo posto in atto da tesserati di quest'ultima nei confronti di calciatori della reclamante sia prima dell'inizio della gara che nel corso della stessa;
Esaminati gli atti ufficiali, dagli stessi si rileva che:
Al 25' del 2° tempo, una persona, successivamente identificata quale Arcuri Francesco, Presidente della Società Città di Giuliana e non iscritto in distinta, si introduceva all'interno del terreno di giuoco e colpiva con un calcio alla testa un calciatore avversario, già riverso a terra per motivi sfuggiti all attenzione dell'arbitro;
A tal punto scoppiava una rissa tra i calciatori di entrambe le Società; tra essi, che si colpivano con calci, pugni e sputi, il direttore di gara individuava Caronna Vincenzo, Napoli P. Riccardo, Musso Antonio, Catarinicchia Pietro e Alcuri Vincenzo, tutti della Societa' Città di Giuliana, nonché‚ Gerardi Giuseppe, Gennaro Antonino e Ditta Giuseppe, questi ultimi della Società Bosco 1970; contemporaneamente, anche sostenitori della Società Città di Giuliana si introducevano sul terreno di giuoco a dare man forte ai propri calciatori;
Sedata la rissa, grazie all'intervento della Forza Pubblica presente, l'arbitro, valutata la situazione ed anche a tutela dell'incolumita' dei calciatori della Società Bosco 1970, ancora ulteriormente minacciati, e considerato altresi' che l'espulsione di tutti i calciatori colpevoli di quanto esposto in narrativa avrebbe comunque portato alla sospensione definitiva della gara stante il mancato raggiungimento da parte della Società Città di Giuliana del numero minimo necessario per la prosecuzione della stessa, ne decideva la sospensione definitiva;
Condivisa la decisione dell'arbitro;
Sancita la responsabilita' della Società Città di Giuliana in ordine a quanto ascrivibile ai propri tesserati;
Dato atto che tutti i provvedimenti disciplinari sono stati pubblicati sul C.U. n. 35 del 23/01/2002;
Visto l'art. 12, punto 1, del C.G.S.;
Si delibera:
Di accogliere il reclamo avanzato dalla Società Bosco 1970;
Di infliggere alla Società Città di Giuliana la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2 e l'ammenda di Euro 103:
Di non addebitare la tassa reclamo alla Società Bosco 1970 stante l'accoglimento dello stesso.
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