COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 37 del 6/02/2002– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Campionato di Prima categoria Gara ALESSANDRIA DELLA ROCCA – SICULIANA del 3/ 2/2002 1-1; Sospesa al 40′ del 1° tempo.
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 37 del 6/02/2002– Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Campionato di Prima categoria
Gara ALESSANDRIA DELLA ROCCA - SICULIANA del 3/ 2/2002
1-1; Sospesa al 40' del 1° tempo.
Esaminati gli atti ufficiali, dagli stessi si rileva che:
Al 40' del p.t., a seguito dell'assegnazione di un calcio di rigore a favore della Società Siciliana, l'arbitro subiva l'aggressione da parte di alcuni calciatori della Società Alessandria della Rocca, tra i quali individuava Pullara Pasqualino, Piazza Luigi, Costa Salvatore, Costa Fabrizio e Scaglione Leonardo, a seguito della quale riportava una lesione con ematoma e graffi al braccio destro;
L'arbitro, portatosi negli spogliatoi per ricevere le cure necessarie e valutata la situazione determinatasi, decideva di sospendere definitivamente la gara considerando altresi' che l'espulsione di tutti i calciatori della Societa' Alessandria della Rocca colpevoli di quanto sopra riportato avrebbe comunque determinato per la predetta la presenza in campo di calciatori in numero inferiore a quello minimo prescritto per la prosecuzione della stessa;
Condivisa la decisione dell'arbitro di sospendere la gara;
Sancita la responsabilità della Società Alessandria della Rocca in ordine al comportamento dei propri calciatori;
Dato atto che tutti i provvedimenti disciplinari a carico dei tesserati sono pubblicati in altra parte del presente C.U.;
Visto l'art. 12, comma 1, del C.G.S.;
Si delibera:
Di infliggere alla Società Alessandria della Rocca la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2.