COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 14 del 2/11/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 014/001-cg .Reclamo Avverso La Decisione Del G.S. Regionale Che Ha Inibito Il Sig. Pratali Mauro (Butese) Fino Al 12.12.2001. (C.U. N° 9 Del 27.9.2001.)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N. 14 del 2/11/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 014/001-cg .Reclamo Avverso La Decisione Del G.S. Regionale Che Ha Inibito Il Sig. Pratali Mauro (Butese) Fino Al 12.12.2001. (C.U. N° 9 Del 27.9.2001.) Il Giudice Sportivo inibiva il Pratali Mauro a svolgere ogni attività fino al 12.12.2001 ai sensi dell’art. 9/e del C.G.S. poiché questi, prima dell’inizio della gara, al termine del primo tempo ed a gara conclusa, assumeva nei confronti del D.G. contegno intimidatorio. Di poi, scusandosi con l’arbitro per il proprio atteggiamento, lo invitava a non trascrivere in referto quanto accaduto. I fatti accadevano nel corso della gara Butese Calcio – Chiesina Uzzanese del 23.9.2001. Il referto di gara indicava dettagliatamente, collocandoli altresì temporalmente nell’arco del pomeriggio sportivo, i singoli episodi che vedevano coinvolto l’odierno ricorrente, riportando le frasi proferite dal dirigente. Nel reclamo proposto il Pratali sostanzialmente afferma la presenza di un certo nervosismo nel corso della gara, ma esclude sostanzialmente di aver minacciato l’arbitro e di aver proferito frasi offensive. Ammette, però, che “…a fine partita ero molto nervoso… è vero anche che gli dissi che la mattina seguente avrei chiamato in Federazione per dire alcune cose al designatore degli arbitri… e che avrei chiamato il Presidente del Comitato…”; ed ancora …”Un’altra cosa che dissi fu quella che la S.S. Butese non gradiva un arbitro donna…”; “… le donne stanno bene a rigovernare…”. Nega l’invito rivolto all’arbitro di non trascrivere l’accaduto legandolo alla sua rinuncia a telefonare agli organi federali.Il reclamante conclude con la richiesta di mitigazione della sanzione, indicando in quindici, venti giorni l’equa sanzione da subire e richiede l’audizione personale.Nel supplemento di rapporto richiesto dalla Commissione, l’arbitro conferma con sicurezza quanto già trascritto nel primo referto, evidenziando nuovamente l’atteggiamento chiaramente e palesemente provocatorio ed intimidatorio del dirigente. All’udienza odierna, in seguito a rituale convocazione, si presentava il sig. Pratali, il quale negava categoricamente ogni comportamento intimidatorio, specificando che le frasi rivoltele prima della gara era solito porle a tutti i D.G., soprattutto i più giovani, per avviare un dialogo. Ammette solo un po’ di nervosismo e la frase “…le donne è meglio stiano a rigovernare…”.Il reclamo non merita accoglimento. La tesi difensiva appare flebile e priva di riscontri, nonché contraddittoria. Nel reclamo, infatti vengono ammesse alcune frasi (le telefonate ai Dirigenti Federali), poi escluse categoricamente in sede di udienza. Quindi, delle due l’una: o è vero quanto affermato nel ricorso introduttivo – e ciò da solo potrebbe essere sufficiente a quantificare una sanzione molto prossima a quella comminata dal Giudice Sportivo; oppure è vero quanto affermato in udienza, il che significa che l’ammissione in sede di ricorso altro non è stato che un tentativo di limitare i danni “concedendo” qualcosa su quanto accaduto; e se ciò si è reso necessario, è perché effettivamente i fatti contestati collimavano con la realtà. Che il tutto sia avvenuto al di sopra delle righe è altresì confermato indirettamente dall’ammissione di rivolgere certi tipi di domande agli arbitri più giovani prima della gara. Pur ipotizzando che si tratti di frasi non offensive e non lesive della loro dignità e che quindi non sono state determinanti per l’irrogazione della sanzione, a giudizio del Collegio non ci si può esimere dal rilevare che appaiono alquanto superflue e senz’altro inopportune, poiché non vi è alcuna necessita di “saggiare” le esperienze pregresse dei D.G. (apparentemente) più giovani. Vero è, invece, che una risposta del D.G. che evidenzi una carriera appena iniziata possa generare ingiustificati pregiudizi proprio in chi, per la funzione dirigenziale che riveste, dovrebbe comportarsi con la massima professionalità per non innervosire l’ambiente, primi fra tutti giocatori e tifoserie. Quanto descritto dall’arbitro, in conclusione, appare chiaro nella dinamica ed equamente sanzionato dal Primo Giudice. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Ordina l’incameramento della tassa.
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