COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 15 del 8/11/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 034/01-rg. Reclamo della pol. Maglianese avverso dec. del G.S Regionale. Squalifica Bini G.Luca fino al 11.04.2002 . (C.U 12 del 18.10.2001)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N. 15 del 8/11/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 034/01-rg. Reclamo della pol. Maglianese avverso dec. del G.S Regionale. Squalifica Bini G.Luca fino al 11.04.2002 . (C.U 12 del 18.10.2001) Il G.S squalificava fino al 11.04.2002, il calciatore Bini , il quale, dopo essere stato espulso per somma di ammonizioni , sputava in direzione dei piedi del D.G , senza colpirlo. In sede di reclamo , la società , sostiene , che lo sputo non è da qualificare come gesto di spregio nei confronti dell’arbitro, ma semplice gesto di stizza per l’errore commesso in campo (fallo di mano che portava la seconda ammonizione). Pertanto la ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento, in via subordinata la riduzione della squalifica. Chiede inoltre una “eventuale” audizione del calciatore ed un confronto con il D.G. In via preliminare , questa Commissione intende ribadire ancora una volta , come la richiesta di “essere ascoltati”, istituto espressamente previsto dal Codice di Giustizia Sportiva , deve essere perentoria e non può riguardare chicchessia ma solo colui che sottoscrive in nome e per conto della società l’atto reclamo come del resto lo stesso codice stabilisce precise regole per i confronti ( illeciti sportivi) di coloro che possono ottenere un confronto con rappresentanti A.I.A. Passando all’esame di merito del reclamo , il D.G , nel supplemento reso , precisa quanto già descritto nel rapporto di gara. Afferma cioè , che il calciatore in questione sputava contro di lui , non per colpirlo , potendolo fare senza difficoltà , ma con il chiaro intento di denigrare la figura del D.G. Alla luce di quanto descritto nel supplemento di rapporto, che non era a conoscenza del primo Giudice, emerge in maniera evidente che non ci fu un tentativo del Bini di colpire con uno sputo l’arbitro .Rimane comunque un comportamento gravemente offensivo verso il Direttore di Gara che deve essere comunque sottolineata. P.Q.M La C.D accoglie parzialmente il reclamo riducendo la squalifica comminata in primo grado fissandola fino al 18.01.2002. Ordina la restituzione della tassa versata.
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