COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 16 del 15/11/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 035/01-cr. Reclamo della S.S Impavida Vernio avverso dec. del G.S Regionale. Squalifica Magnolfi Paolo per 4 gg. (C.U 12 del 18.10.2001)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N. 16 del 15/11/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 035/01-cr. Reclamo della S.S Impavida Vernio avverso dec. del G.S Regionale. Squalifica Magnolfi Paolo per 4 gg. (C.U 12 del 18.10.2001) “… Con il pallone non in giuoco, colpiva con una gomitata al volto un avversario ( Magnani Alessio) . gli procurava perdita di sangue dal naso e gonfiore allo stesso . Il calciatore colpito veniva portato in ospedale per accertamenti.” Questo riferiva l’arbitro della gara Impavida Vernio – Calci del 14.10.2001 , valida per il campionato di Prima categoria e questi i presupposti per cui il G.S ha assunto nei confronti del calciatore Magnolfi la punizione sportiva in epigrafe indicata. La soc. Impavida Vernio, chiede che “ venga ripreso in esame il provvedimento , anche con ulteriori chiarimenti da parte del D.G” sostenendo “gravi e ripetute provocazioni da parte di diversi avversari “, concludendo con la richiesta di una riduzione della sanzione. Il reclamo è privo di fondamento e merita di essere respinto. Osserva la Commissione come, sia l’Arbitro che il Giudice Sportivo , siano stati particolarmente precisi , ognuno per la parte di competenza , nel descrivere il primo l’episodio , e nel sanzionarlo il secondo , lo stesso , secondo quanto recentemente stabilito con il rinnovato C.G.S (Art. 14 comma 1 lettera F ). Non vi è dubbio alcuno che il comportamento del Magnolfi sia stato “particolarmente violento” , atteso che l’avversario ha avuto conseguenze tali da costringerlo ad abbandonare il campo per sottoporsi alle cure del caso. A niente vale la supposta provocazione atteso che la stessa deve essere considerata come un fatto naturale in occasione di calci piazzati e formazione di barrire ma che non deve necessariamente sfociare in atti di violenza. P.Q.M La C.D respinge il reclamo ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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