COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 16 del 15/11/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 035/01-cr. Reclamo della S.S Impavida Vernio avverso dec. del G.S Regionale. Squalifica Magnolfi Paolo per 4 gg. (C.U 12 del 18.10.2001)
COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N. 16 del 15/11/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org
Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
035/01-cr. Reclamo della S.S Impavida Vernio avverso dec. del G.S Regionale. Squalifica Magnolfi Paolo per 4 gg. (C.U 12 del 18.10.2001)
“… Con il pallone non in giuoco, colpiva con una gomitata al volto un avversario ( Magnani Alessio) . gli procurava perdita di sangue dal naso e gonfiore allo stesso . Il calciatore colpito veniva portato in ospedale per accertamenti.”
Questo riferiva l’arbitro della gara Impavida Vernio – Calci del 14.10.2001 , valida per il campionato di Prima categoria e questi i presupposti per cui il G.S ha assunto nei confronti del calciatore Magnolfi la punizione sportiva in epigrafe indicata.
La soc. Impavida Vernio, chiede che “ venga ripreso in esame il provvedimento , anche con ulteriori chiarimenti da parte del D.G” sostenendo “gravi e ripetute provocazioni da parte di diversi avversari “, concludendo con la richiesta di una riduzione della sanzione.
Il reclamo è privo di fondamento e merita di essere respinto.
Osserva la Commissione come, sia l’Arbitro che il Giudice Sportivo , siano stati particolarmente precisi , ognuno per la parte di competenza , nel descrivere il primo l’episodio , e nel sanzionarlo il secondo , lo stesso , secondo quanto recentemente stabilito con il rinnovato C.G.S (Art. 14 comma 1 lettera F ).
Non vi è dubbio alcuno che il comportamento del Magnolfi sia stato “particolarmente violento” , atteso che l’avversario ha avuto conseguenze tali da costringerlo ad abbandonare il campo per sottoporsi alle cure del caso.
A niente vale la supposta provocazione atteso che la stessa deve essere considerata come un fatto naturale in occasione di calci piazzati e formazione di barrire ma che non deve necessariamente sfociare in atti di violenza.
P.Q.M
La C.D respinge il reclamo ed ordina l’incameramento della tassa versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 16 del 15/11/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 035/01-cr. Reclamo della S.S Impavida Vernio avverso dec. del G.S Regionale. Squalifica Magnolfi Paolo per 4 gg. (C.U 12 del 18.10.2001)"