COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 17 del 22/11/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 046/01.mt. Reclamo Del G.S. Castiglionese Avverso Decisione G.S. Regionale – Squalifica Corbinelli Filippo Fino Al 24/04/2002 (C.U. N. 13 Del 25/10/2001).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 17 del 22/11/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 046/01.mt. Reclamo Del G.S. Castiglionese Avverso Decisione G.S. Regionale - Squalifica Corbinelli Filippo Fino Al 24/04/2002 (C.U. N. 13 Del 25/10/2001). Con reclamo ritualmente inoltrato, il G.S. Castiglionese impugnava la decisione in oggetto, così motivata dal primo Giudice: " Offendeva il D.G. e, nel contempo, lo spingeva con le mani al petto facendolo indietreggiare di circa tre metri". La reclamante, pur ammettendo il gesto del calciatore, ne evidenzia la inattitudine a cagionare danni al D.G., laddove la condotta del Corbinelli, consistita nell'appoggiare due mani sul petto del D.G., aveva il solo scopo di evitare una decisione disciplinare dello stesso. Il reclamo merita accoglimento. Premesso che i fatti, ammessi dalla stessa reclamante e riferiti dal D.G. negli atti gara e nel supplemento di rapporto, risultano pacificamente provati, occorre riconoscere che la condotta del calciatore, ancorché censurabile, merita adeguata valutazione in ordine alla oggettiva attitudine offensiva e violenta, che nel caso di specie non sembra sussistere. Ed invero, se è provato che il gesto fece indietreggiare il D.G., è altresì vero che l'azione posta in essere dal Corbinelli non produsse alcun dolore fisico al D.G., nemmeno momentaneo, dal che se ne deduce la tenuità e la sostanziale inattitudine a mostrarsi quale condotta violenta. Ne consegue che la squalifica inflitta merita riduzione ed al proposito stimasi equa squalifica fino a tutto il 24/2/2002. P.Q.M. La C.D. in accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta a Corbinelli Filippo fino a tutto il 24/2/2002. Ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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