COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 19 del 6/12/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 075/01-gc. Reclamo Proposto Dall’atletico Carrara Marmi Avverso La Decisione Del Giudice Sportivo Regionale Che Ha Comminato L’ammenda Di Lire 2.500.00(C.U. N° 16 DEL 15.11.2001)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 19 del 6/12/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 075/01-gc. Reclamo Proposto Dall’atletico Carrara Marmi Avverso La Decisione Del Giudice Sportivo Regionale Che Ha Comminato L’ammenda Di Lire 2.500.00(C.U. N° 16 DEL 15.11.2001) Il Giudice Sportivo comminava la sanzione in epigrafe alla società Atletico Carrara Marmi per aver consentito a persona non identificata l’accesso agli spogliatoi ove colpiva l’arbitro con un forte calcio ad un fianco procurandogli forte dolore che perdurava fino a tarda sera. Con il reclamo proposto la società non contesta i fatti ma riconosce la deprecabilità dell’accaduto. Afferma che la persona responsabile dell’aggressione è estranea alla società, e conclude con la richiesta di mitigazione della sanzione irrogata. Il reclamo non merita accoglimento. Pur apprezzando la sincerità della reclamante, questa Commissione non può esimersi dal rilevare la gravità del fatto accaduto al D.G. e la circostanza che la sua incolumità non sia stata adeguatamente tutelata all’interno degli spogliatoi, soprattutto alla luce del fatto che una persona estranea non dovrebbe essere fatta avvicinare tanto, in particolare modo quando è presente l’arbitro. L’entità della sanzione appare ben graduata dal Primo Giudice il quale ha tenuto conto del consolidato orientamento degli organi giudicanti anche in relazione alla categoria di appartenenza della società. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Ordina l’incameramento della tassa.
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