COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 44 del 23/05/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 209/01-cr. Reclamo della A.C Monticiano avverso dec. del G.S Regionale. Squalifica Tozzi Lucio per 4 gg. (C.U 42 del 09.05.2002 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 44 del 23/05/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 209/01-cr. Reclamo della A.C Monticiano avverso dec. del G.S Regionale. Squalifica Tozzi Lucio per 4 gg. (C.U 42 del 09.05.2002 ) “ A fine gara , offendeva e minacciava il D.G. sanzione aggravata in quanto capitano.” La decisione cosi’ assunta dal primo Giudice , induce la soc. Monticiano a chiedere una revisione del provvedimento atteso che il Tozzi , non risultava essere capitano. Non contestando minimamente il provvedimento, l’attuale reclamante chiede semplicemente che venga derubricata l’aggravente contestata al fine di una riduzione della sanzione inflitta in prime cure. Il reclamo e’ fondato e merita di essere accolto. L’ esame degli atti gara evidenzia come, durante l’incontro che occupa ( Monticiano / Maglianese ) , le funzioni di capitano fossero svolte dal calciatore Bisogni Marco e non dal nominato Tozzi , al quale deve essere revocata l’aggravente contestata. P.Q.M La C.D accoglie il presentato reclamo riducendo da 4 a 3 le giornate di squalifica inflitte al calciatore Tozzi Lucio , sanzione peraltro gia’ comunicata agli interessati con pubblicazione sul C.U 43 del 16.05.2002. Ordina la restituzione della tassa versata.
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