COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 21 del 20/12/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo – Campionato di Prima Categoria RECLAMO DELLA POL. GROPPOLI MULAZZO AVVERSO REGOLARITA’ GARA GROPPOLI MULAZZO/BARBARASCO DEL 2.12.2001 (2-2).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 21 del 20/12/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo - Campionato di Prima Categoria RECLAMO DELLA POL. GROPPOLI MULAZZO AVVERSO REGOLARITA’ GARA GROPPOLI MULAZZO/BARBARASCO DEL 2.12.2001 (2-2). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.19 del 6.12.2001; -la gara di Campionato di 1^ Categoria Groppoli Mulazzo/Barbarasco si è disputata il 2 dicembre 2001 e si è conclusa con il risultato di 2-2. La Pol. Groppoli Mulazzo inoltra reclamo a questo Giudice Sportivo e, sull’assunto di una errata applicazione regolamentare da parte dell’arbitro sulla espulsione del proprio portiere, deduceva l’invalidazione della gara chiedendone la conseguente ripetizione. Il proposto reclamo va dichiarato inammissibile. Stabilisce, invero, l’art. 24 comma 3 C.G.S. che i Giudici Sportivi giudicano in primo grado sulla regolarità di svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della Regola 5 del Regolamento di Giuoco. Pertanto, letti i motivi del recalmo, questo Giudice Sportivo deve astenersi dal passare all’esame di merito e limitarsi ad una pronuncia di inammissibilità atteso che il reclamo si riferisce ad un fatto che ha portato all’ espulsione di un calciatore che involge una decisione di natura tecnica e disciplinare assunta in campo dall’Arbitro. Ne consegue l’inammissibilità del reclamo con l’addebito della tassa relativa. Per questi motivi il G.S. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva Groppoli Mulazzo di Groppoli (MS) ed ordina addebitarsi la tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it