COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 29 del 21/02/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo – Campionato di Prima Categoria RECLAMI 24.-RECLAMO DELL’A.S. SCINTILLA PISA EST AVVERSO REGOLARITA’ GARA SOLVAY PONTEGINORI/SCINTILLAPISAEST DEL 13.1.2002 (3-1).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 29 del 21/02/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo - Campionato di Prima Categoria RECLAMI 24.-RECLAMO DELL'A.S. SCINTILLA PISA EST AVVERSO REGOLARITA' GARA SOLVAY PONTEGINORI/SCINTILLAPISAEST DEL 13.1.2002 (3-1). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.24 del 17.1.2002; -all'esito della gara Solvay Ponteginori/Scintilla Pisa Est, svoltasi il 13 gennaio 2002 in Ponteginori per il Campionato di 1' Categoria, l'A.S. Scintilla Pisa Est si rivolge a questo Giudice Sportivo lamentando che l'arbitro le aveva impedito di schierare in campo il proprio calciatore Cappellini Matteo non avendo ritenuto valido, ai fini dell'identificazione, il documento (carta d'identita' numero 7744853 AB rilasciata il 29 settembre 1998 dal Comune di Pisa) da questo esibitogli; chiede, pertanto, che la partita venga annullata e ne sia disposta la ripetizione. La doglianza e' fondata. E' rimasto accertato, sulla scorta di una dichiarazione del Direttore di gara, che il documento non era stato accettato perche' lacerato nella piega centrale, illeggibile ed inidoneo a provarne la validita'. Premesso cio', per ben comprendere i termini del problema che ne occupa va anzitutto ricordato che ''la ratio''della procedura d'identificazione, prevista dall'art.61 c/1 ed art.71 c/1 N.O.I.F., riposa nell'esigenza di controllare che le persone effettivamente partecipanti alla gara corrispondano a quelle preventivamente indicate nelle liste consegnate all'arbitro ed alla societa' avversaria. Cio' avviene attraverso l'ispezione diretta dei calciatori ed il contemporaneo esame di documenti, relativi a ciascuno di essi, prodotti. Ora puo' ben accadere che, nel corso di dette operazioni, l'Ufficiale di gara abbia (per vetusta', insufficienza o incompletezza di mezzi di identificazione o per scarsa conoscenza della normativa che regola la materia documentale) dubbi in ordine alla corrispondenza di cui si e' detto.Ove cio' si verifichi, oltre alla possibilita', contemplata dall'art.61 c/4 N.O.I.F., di ritirare su richiesta, per un successico controllo, le tessere sospette, lo stesso non ha, in mancanza di un'esplicita e specifica previsione regolamentare ''ad hoc'', alcun potere di impedire alla societa' l'impiego, a suo rischio e senza pregiudizio di eventuali conseguenze disciplinari, del giocatore ''identificato con riserva''. D'altra parte e' logico che sia cosi': mentre, infatti, l'evenienza di un'utilizzazione irregolare puo' essere sempre ''sanata'' o corretta dagli Organi di disciplina sportiva, quella dell'esclusione imposta dall'arbitro, qualora il motivo del divieto dovesse poi risultare inesistente, non sarebbe, a partita giocata, piu' riparabile e si risolverebbe in un'ingiusta ''deminutio'' imposta alla societa'. L'assunto trova indiretto conforto nella norma di cui al comma 7 dell'art.12 C.G.S. che, escludendo l'applicabilita' della punizione sportiva quando l'identita' del calciatore, nonostante l'insufficienza dei documenti presentati all'arbitro, rimanga accertata in sede di giudizio, comprova come il Legislatore Federale abbia voluto risolvere il problema sul piano sostanziale, senza indulgere a sterili e pericolosi formalismi. Orbene, tornando al caso di specie e' evidente che, una volta inequivocabilmente stabilito come la persona presentata ed effigiata sulla carta d'identita' sia proprio il Cappellini Matteo, la condotta mantenuta nella circostanza dall'arbitro va qualificata come irregolare ed erronea, sicche' legittima, essendosi riflessa sull'andamento stesso della gara ''de qua'', l'intervento consentito dall'art.12 c/4 lett.c) C.G.S.. La tassa va restituita. Per questi motivi il G.S., in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall'A.S. Scintilla Pisa Est di Riglione (PI), ordina la ripetizione della gara Solvay Ponteginori/Scintilla Pisa Est gia' disputata il 13 gennaio 2002. Ordina restituirsi alla reclamante la tassa di reclamo.
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