COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 27 del 7/02/2002 Decisioni del Giudice Sportivo – Campionato di Prima Categoria RECLAMO DELL’ U.S. BAGNI DI LUCCA CORSAGNA AVVERSO REGOLARITA’ GARA BAGNI DI LUCCA CORSAGNA/MASSAROSA DEL 20.01.2002 (0-0).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 27 del 7/02/2002 Decisioni del Giudice Sportivo - Campionato di Prima Categoria RECLAMO DELL’ U.S. BAGNI DI LUCCA CORSAGNA AVVERSO REGOLARITA’ GARA BAGNI DI LUCCA CORSAGNA/MASSAROSA DEL 20.01.2002 (0-0). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.25 del 24.1.2002; -avverso la regolarità della gara Bagni di Lucca Corsagna/Massarosa, disputata il 20.1.2002, nell’ambito del Campionato di 1^ categoria Girone A, e terminata con il punteggio di 0 a 0, l’U.S. Bagni di Lucca Corsagna propone rituale reclamo, preceduto da preannuncio presentato nei termini , chiedendo l’assegnazione della gara stessa per violazione, da parte della società avversaria, della normativa concernente l’obbligo dell’impiego, fin dall’inizio e per tutta la durata della gara, di almeno due calciatori nati dal 1° gennaio 1981 in poi. Il reclamo è fondato e va accolto. Come risulta dagli atti ufficiali di gara lo S.C. Massarosa non ha schierato contemporaneamente in campo e per tutta la durata della partita due calciatori nati dopo l’1.1.1981, in violazione della normativa della Lega Nazionale Dilettanti valevole per la stagione sportiva 2001/2002. Come affermato più volte da questo Giudice, è questa una disposizione regolamentare di natura inderogabile, che prescinde dal conseguimento o meno di un qualsiasi vantaggio agonistico e che, per la sua chiara e univoca formulazione letterale, non ammette interpretazioni di sorta. La Società ospitata, pertanto, aveva l’obbligo di impiegare “comunque e per tutta la durata della gara” almeno due calciatori nati dopo il 1° gennaio 1981, a nulla rilevando il fatto che la squadra sia rimasta in campo con un solo calciatore rientrante in tale fascia di età soltanto per un minuto. La norma non prevede infatti limiti temporali all’utilizzo dei calciatori rientranti in questa fascia e, pertanto, l’inosservanza della stessa, emanata in conformità alle disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti e resa efficace con la pubblicazione sul comunicato ufficiale del Comitato Regionale Toscana, comporta l’applicazione della sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 12 comma 5 lett. c), del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il disposto dell’art. 34 bis delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.. Per questi motivi il G.S. , in accoglimento del reclamo come in epigrafe proposto dall’U.S. Bagni di Lucca Corsagna di Fornoli (Lucca) , infligge allo S.C. Massarosa la punizione sportiva di perdita per 0-2 della suindicata gara. Dispone la restituzione della la relativa tassa.
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