COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 29 del 21/02/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo – Campionato di Prima Categoria 29.-RECLAMO DEL F.C. SAN MARCO AVENZA AVVERSO REGOLARITA’ GARA VECCHIANO/SAN MARCO AVENZA DEL 27.1.2002 (2-1).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 29 del 21/02/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo - Campionato di Prima Categoria 29.-RECLAMO DEL F.C. SAN MARCO AVENZA AVVERSO REGOLARITA' GARA VECCHIANO/SAN MARCO AVENZA DEL 27.1.2002 (2-1). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.26 del 31.1.2002; -il F.C. San Marco Avenza ha proposto reclamo sostenendo la irregolarita' della gara in quanto l'intervallo della medesima non era stato effettuato cosi' come previsto dalle norme federali. Il reclamo e' del tutto inaccoglibile. Premess che la norma di cui e' stata denunciata la violazione (regola n.7) ha carattere puramente ordinatorio in quanto priva di sanzione, si osserva che, nel caso in esame, nessuna influenza ha avuto sulla regolarita' della gara la durata dell'intervallo (soli cinque minuti). Invero si tratta di un periodo di tempo che si e' risolto in definitiva in maniera identica per entrambe le squadre, e che ha avuto una precisa ragione giustificativa. E' pertanto del tutto priva di fondamento la pretesa della societa' reclamante di vedere annullato il risultato conseguito sul campo (2 a 1 in favore dell'U.C. Vecchiano) sulla base di un episodio che non ha inciso sull'andamento della partita non avendo in alcun modo toccato la parita' di condizione delle due compagini in campo. Alla soccombenza della reclamante segue l'incameramento della tassa di reclamo. Per questi motivi il Giudice Sportivo respinge il reclamo come in epigrafe presentato dal F.C. San Marco Avenza di Avenza (MS) ed ordina l'incameramento della tassa.
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