COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 43 del 16/05/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 204/01-cr. Reclamo della U.S San Vincenzo avverso esito gara Montaione – San Vincenzo del 28.04.2002 valida per il campionato di Prima Categoria (risultato 1 – 1 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 43 del 16/05/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 204/01-cr. Reclamo della U.S San Vincenzo avverso esito gara Montaione – San Vincenzo del 28.04.2002 valida per il campionato di Prima Categoria (risultato 1 – 1 ) Con missiva spedita in data 04.05.2002 e pervenuta in data 07.05.2002 , la societa’ San Vincenzo , l basandosi sulla cronaca riportata da un quotidiano e da un “ successivo colloquio “ avuto con l’estensore di detto articolo , chiede vedersi assegnare vinto l’incontro in oggetto indicato , in quanto le informazioni ricevute , facevano presumere una irregolare partecipazione alla gara del calciatore Petruzzi Andrea schierato dalla soc. Montaione , malgrado squalificato. Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per i motivi che seguono. La gara Montaione – San Vincenzo del 28.04.2002 , risulta essere la penultima gara del campionato di prima Categoria . Il Presidente Federale, avvalendosi dei Poteri concessigli dall’art. 29 comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva , ha deliberato modalita’ procedurali particolari abbreviando i termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva in tema di esiti gara relativi alla partecipazione di calciatori di competenza delle Commissioni Disciplinari ( C.U 7/A riportato integralmente sul C.U 33 del Comitato Regionale Toscana) nelle ultime Tre gare di campionato. Tali norme indicano in maniera chiara ed inequivocabile come “omissis……….gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare a norma dell’art. 42 comma 3 C.G.S , dovranno pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro il terzo giorno successivo alla data di effettuazione della gara ……..omissis “. Stante la normativa soprariportata . il gravame doveva essere nella materiale disponibilita’ dell’Organo disciplinare adito entro e non oltre il giorno 02 Maggio 2002. P.Q.M L a Commissione Disciplinare , in applicazione del combinato disposto di cui agli art.li 34 comma 6 e 29 comma 9 C.G.S. , dichiara inammissibile il proposto reclamo ordinando l’incameramento della tassa relativa
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