COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 4 del 2/08/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 223/00-sa. Reclamo della S.C Filettole avverso dec. del G.S Regionale. Ammenda di Lire 7.000.000 – (Euro 3612). (C.U 48 del 10.06.2001)
COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N. 4 del 2/08/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
223/00-sa. Reclamo della S.C Filettole avverso dec. del G.S Regionale. Ammenda di Lire 7.000.000 – (Euro 3612). (C.U 48 del 10.06.2001)
Con rituale reclamo, la intesta società, adiva questa Commissione, chiedendo la riduzione della sanzione come soprariportata, che il G.S Regionale aveva così motivato:
“Per aver provocato, propri sostenitori, con un reiterato lancio di fumogeni e petardi un incendio tanto da richiedere l'intervento dei VV.FF e causare conseguentemente ritardo nell'inizio della gara. Per conte gno offensivo e minaccioso verso la terna durante l'arco della gara. P er avere durante l'arco della gara fatto oggetto i due A.A. di numeros i sputi che li raggiungevano alla nuca, al volto ed in piu' parti del corpo provocando loro forte sensazione di nausea. Per lancio di bottig liette da mezzo litro verso un A.A. che veniva colpito alle gambe ripo rtando leggero e momentaneo dolore. Per aver indirizzato verso i due A .A. numerosi petardi durante la gara, che esplodendo nelle vicinanze, provocavano ai due ufficiali di gara, forte senso di fastidio agli orecchi, stordimento, perdita dell'equilibrio, senso di disorientamento ed acufeni. In particolare, alcuni di detti lanci avvenuti al 15' ed al 40' del s.t., causavano ai due malcapitati A.A.:"intenso e lancinante dolore all'orecchio dx che persisteva per circa un'ora dalla fine del la gara (A.A.1)'' e ''dolore all'orecchio sx perdurante fino al 40' do po il termine della gara, residuando senso di fastidio sino alla tarda serata (A.A.2)''. A causa di tali comportamenti il D.G. si vedeva cos tretto ad invertire la posizione degli assistenti. Per aver lanciato d urante il s.t. della gara sassi, uno dei quali raggiungeva un A.A. sen za conseguenze mentre altri sfioravano l'altro A.A. al collo. Per lanc io di un rotolo di carta igienica che raggiugeva un A.A. ad una guanci a. Per avere, propri sostenitori, a fine gara al rientro della terna negli spogliatoi, lanciato un sasso della dimensione di un'albicocca ch e colpiva un A.A. alla testa zona occipitale causandogli fortissimo ed intenso dolore nella parte offesa con formazione di protuberanza; il dolore perdurava fino a tarda serata. Per insufficiente custodia dell' autovettura del D.G. che rimaneva danneggiata. Restano a carico della societa' responsabile i danni subiti dagli Ufficiali di gara. Reiterata recidiva specifica nel lancio di oggetti in campo.”
Con detta impugnazione, si prospettava un andamento dei fatti – sostanzialmente ammettendoli - , di minore portata. Quanto all’incendio, di banale entità, per avere i fumogeni acceso delle sterpaglie spente da alcuni ragazzi presenti. Per il resto, ad una corresponsabilità della squadra avversaria e relativa tifoseria , sottolineando inoltre la fattiva collaborazione dei Dirigenti.
Gli atti gara, conosciuti dal primo Giudice, sono risultati ribaditi e confermati con i diffusissimi supplementi , che i componenti la terna arbitrale, hanno qui inoltrato.
Come anticipato, neppure vi è articolata contestazione nel merito. Per i danni alla macchina del D.G , la società risponde quale custode della stessa, con vigilanza risultata insufficente.
Deve darsi atto del fattivo comportamento della dirigenza, riconosciuto sia dall’arbitro che dai due A.A.
Ciò permette di eludere la contestata recidiva permettendo di valutare in maniera meno pesante i fatti ritenendo, in questa sede, di sanzionarli in maniera più equa.
P.Q.M
La Commissione accoglie il reclamo riducendo al sanzione a Lire 5.000.000 (cinquemilioni) – ( Euro 2582.28) . Ordina la restituzione della tassa versata.
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