COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 15 del 8/11/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 037/01-gc.Reclamo Avverso La Decisione Del Giudice Sportivo Regionale Che Ha Squalificato Il Sig. Petrini Simone Per 3 Giornate. C.U. N° 13 Del 25.10.2001.

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N. 15 del 8/11/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 037/01-gc.Reclamo Avverso La Decisione Del Giudice Sportivo Regionale Che Ha Squalificato Il Sig. Petrini Simone Per 3 Giornate. C.U. N° 13 Del 25.10.2001. Il Giudice Sportivo squalificava per tre gare effettive il giocatore Petrini Simone per aver offeso il direttore di gara, sanzione aggravata in quanto capitano.Il fatto accadeva nel corso della gara Scarperia 1920 – Affrico del 21.10.2001.Con rituale reclamo adiva questa Commissione il tesserato, fornendo la propria versione dei fatti. Nel negare il tenore delle frasi proferite così come descritte nel referto di gara, precisava altresì come nella lista ufficiale non fosse indicato come capitano ma come vicecapitano. Concludeva con una richiesta di mitigazione della sanzione, non prima di rendersi disponibile ad essere sentito da questo Collegio “nel caso sia ritenuto opportuno” dichiarandosi altresì disponibile al contraddittorio con il direttore di gara .La Commissione Disciplinare, istruiti gli atti, ritiene che il reclamo non sia meritevole di accoglimento. Preliminarmente - come già più volte rilevato da questo Collegio nelle passate stagioni agonistiche – la richiesta di audizione personale non è atto discrezionale della Commissione; i tesserati che intendano essere uditi devono espressamente, chiaramente e senza equivoci farne formale richiesta nel reclamo, in base a quanto disposto dal C.G.S., e laddove la richiesta non sia conforme al dettato normativo essa non potrà mai essere accolta. In secondo luogo, la C.D. rileva come alcun contraddittorio sia possibile con il Direttore di Gara Passando all’esame della vicenda nel merito, nel rapporto di gara la frase proferita dal tesserato è descritta con precisione. Quanto sostenuto dal reclamante, in netto contrasto con il referto arbitrale, non può essere accolto, stante anche la natura probatoria degli atti arbitrali. In merito all’aggravamento della sanzione stante la veste di capitano del reclamante, si osserva come è vero che nella lista il Petrini sia indicato in partenza come Vice capitano, ma al momento dell’episodio contestato aveva assunto la qualifica di capitano stante la sostituzione del capitano “effettivo” avvenuta pochi minuti prima. Ne consegue che anche sotto questo aspetto la sanzione del Primo Giudice appare ben graduata. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Ordina l’incameramento della relativa tassa.
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