COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 22 del 3/01/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 067/01-mt. Reclamo Della A.S. Tavarnuzze Impruneta Avverso Decisione G.S. Regionale-Squalifica Paolini Enrico Fino A Tutto Il 15/4/2002 (C.U. N. 16 Del 15/11/2001).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 22 del 3/01/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 067/01-mt. Reclamo Della A.S. Tavarnuzze Impruneta Avverso Decisione G.S. Regionale-Squalifica Paolini Enrico Fino A Tutto Il 15/4/2002 (C.U. N. 16 Del 15/11/2001). Con reclamo ritualmente inoltrato la A.S. Tavarnuzze ha impugnato la decisione in oggetto, così motivata dal primo giudice: "Andava incontro al D.G. e ,mentre pronunciava frase irriguardosa, gli dava una spinta facendolo spostare di circa un metro. Sanzione aggravata in quanto capitano". La reclamante nega che il calciatore si sia reso responsabile di una spinta volontariamente inferta al D.G., evidenziando che, nella ressa e trovandosi ad allontanare i compagni che circondavano l'arbitro, il Paolini può avere, involontariamente, toccato il D.G. senza alcun intento violento o lesivo. Gli stessi argomenti la reclamante ha ribadito in sede di audizione personale, nel corso della quale la A.S. Tavarnuzze Impruneta ha insistito per una riduzione della squalifica inflitta. Il reclamo merita accoglimento. Occorre premettere che il D.G., udito da questa commissione, ha ribadito quanto scritto nel rapporto gara e nel supplemento, laddove la condotta del Paolini è descritta come spinta inferta con due mani che fece indietreggiare l'arbitro di circa un metro. Tuttavia lo stesso D.G. ha inteso precisare che il gesto era privo di una carica violenta, essendosi estrinsecato in una condotta che accompagnava una viva protesta senza alcun apparente intento lesivo. Le suddette considerazioni suggeriscono a questo Collegio di rivedere la squalifica inflitta adeguandola ai fatti così come provati che, seppur censurabili, assumono un minor disvalore disciplinare. P.Q.M. La C.D., in accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta a Paolini Enrico fino a tutto il 11/3/2002. Ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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