COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 28 del 14/02/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 122/01-rn. Reclamo G.S. Olmo Avverso Squalifica Fino Al 25.2.2002 Dell’allenatore Cini Fabio. (C.U. N° 23 Del 1012002)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 28 del 14/02/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 122/01-rn. Reclamo G.S. Olmo Avverso Squalifica Fino Al 25.2.2002 Dell’allenatore Cini Fabio. (C.U. N° 23 Del 1012002) Propone rituale reclamo il avverso la squalifica del signor Cini Fabio comminata dal G.S. Regionale con la seguente motivazione: “Entrava indebitamente in campo ed offendeva il D.G.”. La società reclamante con articolato reclamo, si sofferma lungamente su una serie di questioni irrilevanti al fine del decidere in quanto se da un lato cercano di far capire che il D.G. avrebbe più volte sbagliato le sue valutazioni tecniche, dall’altro non nega che l’allenatore sia entrato sul terreno di gioco ed abbia rivolto al D.G. frase irriguardosa. Chiede di essere ascoltata ma, convocata per la odierna adunanza, rinuncia a tale diritto come da missiva in atti. E’ di tutta evidenza la irrilevanza delle argomentazioni poste a fondamento del reclamo, in quanto anche ammesso e non concesso che il D.G. abbia commesso tutte le sviste che gli vengono attribuite ciò non autorizzava l’allenatore a tenere comportamento non regolamentare e ad offendere l’arbitro. La C.D. acquisito il supplemento di rapporto esaminati gli atti decide di respingere il reclamo. Detto che l’arbitro nel supplemento conferma in toto il rapporto è da dire che la stessa reclamante non nega quanto ascritto al Cini ritenendo che la frase “non capisci un tubo” non abbia carattere offensivo, ma di diverso parere è questa commissione. La sanzione è congrua sotto il profilo dell’entità e va pertanto confermata. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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