COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 30 del 28/02/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 137/01-cc.Reclamo della A.S. Rontese avverso il provvedimento con il quale il G.S. Regionale ha inflitto la squalifica per quattro giornate al calciatore Ciampi Luca. (C.U. n. 26 del 27.01.2002)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 30 del 28/02/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 137/01-cc.Reclamo della A.S. Rontese avverso il provvedimento con il quale il G.S. Regionale ha inflitto la squalifica per quattro giornate al calciatore Ciampi Luca. (C.U. n. 26 del 27.01.2002) Il Presidente dell'A.S. Rontese impugna il provvedimento indicato in epigrafe ritenendo che la sanzione sia eccessiva in ordine a quello che ritiene sia stato lo svolgersi dei fatti. A tal fine rileva che il Ciampi, atterrato da dietro da un avversario nel cadere in avanti colpiva, involontariamente, con i tacchetti il sopracciglio dell'avversario che lo aveva sgambettato procurandogli la fuoriuscita di sangue citata dal G.S.. Assume ancora la reclamante che il D.G. non si trovava in posizione ideale per valutare l'accaduto e che il fatto non era stato rilevato dal Commissario di campo presente. Il D.G. con il supplemento di rapporto – recante un inconsueto vero e proprio dialogo con la Società reclamante – precisa di essersi trovato nelle immediate vicinanze dell'azione, di aver notato la reazione del Ciampi di fallo subito che definisce più che un calcio a "Karateca" si sia trattato di "un …..scalciante indispettito dal fallo subito". Cita ancora, in contrapposizione a quanto indicato dalla Società, aspetti complementari al fatto ma che hanno scarsa rilevanza in ordine a quanto addebitato dal calciatore Ciampi, dovendosi solo valutare nel di lui comportamento unicamente la esistenza o meno della volontà di colpire deliberatamente l'avversario, ancorché in reazione al fallo subito. La C.D. precisato che la A.S. Rontese, per quanto abbia fatto richiesta di audizione personale, non si è fatta rappresentare da soggetto specificatamente autorizzato alla bisogna (Presidente – Consigliere munito di delega) rileva come il D.G. debba astenersi dal porre in essere un dialogo con la Società reclamante costituendo il supplemento di rapporto un atto dovuto nei riguardi di questa Commissione. Deve altresì raccomandare che in detto documento non si dia luogo ad espressioni che si possono presentare ad interpretazioni che nulla hanno a che vedere con la pura e semplice descrizione dei fatti da esaminarsi alla luce delle osservazioni poste a base del reclamo. Ciò premesso in ordine alla contestata decisione del Primo Giudice la C.D. ne riconosce la assoluta fondatezza, pur nella considerazione che la sanzione sia stata contenuta nell'ammontare minimo previsto dalla lettera f della nuova formulazione dell'art. 14 del C. di G.S.. Risulta infatti dagli atti ufficiali – che costituiscono mezzi di prova privilegiata – che il Ciampi ha deliberatamente colpito l'avversario con i tacchetti ancorché "indispettito dal fallo subito" per cui l'impugnato provvedimento disciplinare merita ampia conferma. P.Q.M. La C.D. delibera di respingere il reclamo e dispone il conseguente incameramento della tassa.
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