COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 43 del 16/05/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 198/01-cr.Reclamo del G.S Sorano avverso dec. del G.S Regionale. Squalifica CECCOLUNGO Giancarlo fino al 18.12.2003 e Inibizione BENICCHI Massimiliano fino al 03.06.2002. (C.U 37 del 18.04.2002 )
COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002
Comunicato Ufficiale N. 43 del 16/05/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org
Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
198/01-cr.Reclamo del G.S Sorano avverso dec. del G.S Regionale. Squalifica CECCOLUNGO Giancarlo fino al 18.12.2003 e Inibizione BENICCHI Massimiliano fino al 03.06.2002. (C.U 37 del 18.04.2002 )
Il G.S Regionale , chiamato a pronunciarsi su fatti inerenti la gara San Quirico – Sorano del 14.04.2002, assumeva le decisione in oggetto indicate con le seguenti motivazioni.
A)-CECCOLUONGO Giancarlo , squalifica fino al 18.12.2003 Perche’ durante l’intervallo offendeva il D.G e quindi, gli lanciava contro la bandierina che passava vicino all’arbitro senza raggiungerlo. Di poi, da fuori campo reiterava le offese verso il D.G.
B)-BENICCHI Massimiliano , inibizione fino al 03.06.2002 per aver offeso il D.G in ripetute e distinte circostanze.
Contro tale decisione presenta reclamo a questa Commissione la soc. Sorano la quale , indica in premessa come il gravame sia prodotto contro le due sanzioni indicate , mentre , in realta’ la sanzione riguardante il Benichi viene completamente disattesa in sede di estensione del reclamo tanto da indurre la Commissione a dichiararla inammissibile .
Rimane l’ esame della sanzione riguardante il Ceccoluogo che viene presentata come un mero sfogo ad una mancata “ sensibilita’ “ del D.G relativamente ad un grave incidente accaduto al calciatore Poscia e non tanto per motivi legati all’aspetto agonistico della gara , come invece traspare dal referto arbitrale..
Al punto 4 del reclamo , infine , la soc. Sorano, nel confermare come il Ceccoluongo abbia gettato a terra la bandierina e la casacca abbia detto, rivolgendosi al D.G “ Adesso il segnalinee fattelo da te” , conferma sostanzialmente quanto riportato dal D.G in sede di primo referto e successivamente confermato con il supplemento reso.
La C.D , esaminati gli atti decide di respingere il reclamo per i motivi che seguono.
Il comportamento del facente funzioni di assistente arbitrale , non e’ messo in discussione nemmeno dalla reclamante , la quale cerca di sminuirne la valida’ solo ricollegandolo ad una mancanza sensibilita’ da parte dall’arbitro in occasione di un infortunio patito dal calciatore Poscia .
Tutto cio’ non si puo’ evidenziare dall’esame dei documenti inviati , ivi compreso il referto medico , dal quale traspare in modo chiaro come il calciatore Poscia sia stato colto da “ cardiopalmo “ un evento che esula dal contatto fisico e quindi non necessariamente doveroso riconoscersi da parte del direttore di gara.
In buona sostanza , le doglianze espresse dall’attuale reclamante appaiono meramente di comodo e sconfessate dagli atti che risultano univoci e privi di censure. Anche in tema di entita’ della sanzione , non vi sono censure apparendo la stessa pienamente conferme ai fatti addebitati
P.Q.M
La C.D respinge il reclamo ed ordina l’incameramento della tassa relativa
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