COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 44 del 23/05/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 205/01-rg.Reclamo della “ A.C.S.I. POLISPORTIVA AVENZA” avverso la Decisione del G.S. Regionale che squalificava il calciatore Costa Francesco per tre giornate ed il calciatore Bertolla Giacomo fino a tutto il 18 / 08/ 02 ( C.u. n.41 3/ 05/ 02 ).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 44 del 23/05/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 205/01-rg.Reclamo della “ A.C.S.I. POLISPORTIVA AVENZA” avverso la Decisione del G.S. Regionale che squalificava il calciatore Costa Francesco per tre giornate ed il calciatore Bertolla Giacomo fino a tutto il 18 / 08/ 02 ( C.u. n.41 3/ 05/ 02 ). In seguito alla gara “ Terrarossa – polisportiva Avenza “ del 28/05/ 02 il G. S squalificava due calciatori della Polisportiva Avenza. Sanzionava per tre giornate il giocatore Costa Francesco per aver offeso il D.G., provvedimento aggravato in quanto capitano; squalificava fino a tutto il 18/08/2002 l’altro calciatore Bertolla Giacomo, reo di aver tenuto un comportamento di scherno nei confronti dell’arbitro oltre a stringergli energicamente la mano e assestare due manate sulla schiena del medesimo. Si lamenta la ricorrente della eccessiva severità dei provvedimenti in oggetto. In particolar modo per la sanzione nei confronti del giocatore Costa. La società sottolinea come il fatto in contestazione sia avvenuto in un clima molto acceso, ritenendo che in un simile contesto la frase del proprio tesserato andava considerata come un “amaro sfogo” privo di qualsivoglia intenzione offensiva. Anche per l’altro tesserato la società si lamenta per l’eccessiva severità del G.S., sostenendo la mancanza di qualsiasi intenzione di voler far del male al D.G.. Anche perché se il tesserato in questione avesse voluto far del male all’arbitro, visto la stazza del medesimo (m. 1,90 x 100 Kg.) non avrebbe avuto alcuna difficoltà. Nel supplemento di gara l’arbitro conferma quanto già descritto nel rapporto di gara e precisamente: 1) che il Costa mi ha dato del disonesto; 2) che il comportamento del Bertolla, pur non avendomi procurato dolore, era inequivocabilmente irriverente e poco amichevole. Alla luce dei fatti sopraesposti e alla documentazione in atti questa C.D. ritiene che non sussistono fondati motivi per una riduzione delle squalifiche in oggetto. I provvedimenti del G.S. appaiono assolutamente conformi ai fatti addebitati ai calciatori. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo. Ordina l’incameramento della relativa tassa.
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