COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 44 del 23/05/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 203/01-rn. Reclamo A.C. Vergine Dei Pini Avverso Inibizione Malucchi Massimo Fino Al 26122002 (C.U. N° 39 Del 2642002)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 44 del 23/05/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 203/01-rn. Reclamo A.C. Vergine Dei Pini Avverso Inibizione Malucchi Massimo Fino Al 26122002 (C.U. N° 39 Del 2642002) Propone rituale reclamo la A.C. Verfine dei Pini avverso il provvedimento in oggetto comminato dal G.S. Regionale con la seguente motivazione: “Entrava indebitamente in campo ed iniziava ad inseguire un giocatore avversario. Di poi veniva a vie di fatto con altro calciatore che colpiva con calci e con la bandierina”.. La società reclamante nel proporre reclamo e nel chiedere una riduzione della sanzione impugnata, ammette il comportamento non regolamentare del proprio tesserato, ma lo giustifica poiché, a suo dire, il Malucchi avrebbe reagito ad una aggressione subita. La C.D. acquisito il supplemento di rapporto esaminati gli atti decide di accogliere il reclamo. Il D.G. nel supplemento di rapporto precisa la dinamica dei fatti ascritti al Malucchi confermando altresì quello che già emergeva dal rapporto di gara ovvero che il Malucchi nella seconda fase delle proprie intemperanze ha effettivamente reagito ad una aggressione subita da un calciatore avversario. Peraltro l’aggressione subita era conseguenza diretta dell’indebita entrata sul terreno di gioco del Malucchi stesso, per inseguire, con evidenti intenti violenti, un avversario. Non si può tener conto pertanto della attenuante della provocazione giacchè colui che ha dato origine agli episodi di cui è questione deve ritenersi proprio il Malucchi. Il reclamo deve peraltro essere accolto sotto il profilo della congruità della sanzione. I fatti in discussione sono indubitabilmente gravi e meritevoli di essere sanzionati severamente, ma in misura minore di come lo abbia fatto il primo giudice, stimandosi equa una sanzione di mesi sei di squalifica. P.Q.M. La C.D. in accoglimento del reclamo riduce la inibizione a Malucchi Massimo fino al 12 ottobre 2002 ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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