COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 46 del 6/06/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 140/01-Mt. Reclamo Della S.S. Atletica Castello Avverso Decisione G.S. Regionale – Squalifica Dambra Ruggero Fino Al 1/5/2004 (C.U. N. 26 Del 31/1/2002).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 46 del 6/06/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 140/01-Mt. Reclamo Della S.S. Atletica Castello Avverso Decisione G.S. Regionale - Squalifica Dambra Ruggero Fino Al 1/5/2004 (C.U. N. 26 Del 31/1/2002). "Espulso per aver offeso il D.G., alla notifica, con un gesto di stizza, gli abbassava con forza il braccio strattonandolo e quindi lo colpiva al volto con uno schiaffo procurandogli un leggero rossore perdurante alcuni minuti". Avverso la suddetta decisione, così motivata dal G.S. Regionale, ha presentato rituale reclamo la S.S. Atletica Castello, deducendo che se è vero che il Dambra ebbe ad allungare una mano verso il D.G. nel tentativo di gettare via il cartellino rosso, nella concitazione colpì l'arbitro al volto con gesto assolutamente involontario. La reclamante chiede, per questi motivi, che la sanzione venga congruamente ridotta. Il reclamo merita accoglimento. Occorre premettere che i fatti così come contestati, risultano ampiamente provati, siccome puntualmente riferiti dal D.G. negli atti gara e nel supplemento di rapporto fatto pervenire a questo Collegio. In particolare il D.G. riferisce sia lo strattone ricevuto al braccio dal Dambra allorquando quest'ultimo tentò di sottrarre il cartellino, sia il successivo colpo al volto che si inserisce in un diverso momento temporale, seppur ravvicinato, e dunque non è espressione di concitazione bensì di chiara volontà di colpire. Ciò premesso in fatto, la sanzione merita di essere riconsiderata considerata la non particolare violenza del sia pur deprecabile gesto e l'assenza di conseguenze importanti a carico del D.G., se si eccettua un lieve rossore, riferito in assenza di dolore. P.Q.M. La C.D., in accoglimento del reclamo, riduce la sanzione inflitta a Dambra Ruggero sino a tutto il 1/11/2003. Ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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