COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 14 del 2/11/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 018/01-cr:Reclamo della U.S Montecastello avverso esito gara Livorno 9 – Montecastello del 30.09.2001 valida per il campionato di seconda categoaria (risultato 0 – 0 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N. 14 del 2/11/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 018/01-cr:Reclamo della U.S Montecastello avverso esito gara Livorno 9 – Montecastello del 30.09.2001 valida per il campionato di seconda categoaria (risultato 0 – 0 ) Con rituale reclamo la U.S Montecastello chiede che questa C.D , si pronunci in merito alla gara in epigrafe indicata e sancisca la vittoria della stessa in suo favore in considerazione del fatto che alla gara ha preso parte il calciatore Martelli Valerio malgrado squalificato. Niente ha controdedotto la soc. Livorno 9 malgrado ritualmente avvisata. Il reclamo è privo di fondamento e merita di essere respinto. Il Calciatore Martelli Valerio , nella decorsa stagione sportiva , tesserato per la soc. Ardenza , ebbe a subire un provvedimento di squalifica per una giornata relativamente alla sua partecipazione alla Coppa Toscana di seconda categoria. Il provvedimento non fu scontato e pertanto doveva essere scontato nell’attuale stagione sportiva (art. 17 comma 6 C.G.S ) , in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 14 comma 10 n°1. In buona sostanza , il provvedimento di cui al C.U 9 del 21.09.2001 , emesso nei confronti del Martelli doveva essere scontato in gare di Coppa Toscana atteso che anche la nuova società di appartenenza (Livorno 9 ) ,partecipa a tale competizione e non già in gare di campionato come richiesto dalla reclamante. P.Q.M La C.D respinge il reclamo come proposto ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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