COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 18 del 29/11/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 063/01-cr. Reclamo della A.C Cascine Sportiva avverso esito gara Cascine Sportiva – Pisa S.C del 11.11.2001 (risultato 0 – 0 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 18 del 29/11/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 063/01-cr. Reclamo della A.C Cascine Sportiva avverso esito gara Cascine Sportiva – Pisa S.C del 11.11.2001 (risultato 0 – 0 ) Con tempestivo e formalmente corretto reclamo , la soc. Cascine Sportiva chiede vedersi assegnare vinto l’incontro in epigrafe indicato sostenendo che allo stesso ha partecipato il calciatore Ligas Leonardo malgrado squalificato. Niente ha controdedotto la soc. Pisa S.C malgrado ritualmente avvisata. Il reclamo è fondato e merita di essere accolto. Il calciatore Ligas Leonardo, dopo l’ultima gara dei Play-aut della decorsa stagione sportiva, mentre militava nella società Ascianese, ebbe a subire una squalifica per due giornate (C.U 46 del 31.05.2001). La squalifica non fu scontata e pertanto doveva essere scontata nell’attuale stagione sportiva secondo le modalità previste dall’art. 17 C.G.S. Il calciatore, tesserato dalla soc. Pisa S.C , non sconta la squalifica in quanto partecipa a tutte le gare dell’attuale campionato: 23.09.2001 Torrelaghese – Pisa 30.09.2001 Pisa – Arcobaleno 06.10.2001 Pisa – San Lorenzo 14.10.2001 Viareggio - Pisa 21.10.2001 Pisa - Migliarino 28.10.2001 non gioca in virtù di espulsione nelle gara del 21.10.2001 04.10.2001 Pisa – Spianate Ciò detto, la partecipazione del Ligas nella gara Cascine – Pisa , schierato dalla soc. Pisa con il n° 8 è da considerarsi illegittima tanto da doversi applicare il disposto di cui all’art 12 comma 5 C.G.S P.Q.M La C.D infligge alla soc. Pisa N.C la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe indicata con il punteggio di 0/2. Inoltre infligge al calciatore Ligas Leonardo una ulteriore giornata di squalifica , al dirigente accompagnatore sig. Passerotti Michele la inibizione fino al 23.12.2001 ed alla soc. l’ammenda di lire 200.000 ( euro 103). Ordina la restituzione della tassa versata.
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